add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter

Armonizzato il sistema di trasmissione delle informazioni sulle miscele pericolose: al Reg. CLP va ad aggiungersi l’Allegato VIII (Reg. (UE) 2017/542)

Con la pubblicazione del Reg. (UE) 2017/542 (G.U.C.E. Serie L 78) si allunga il numero degli allegati Reg. CLP. Viene infatti aggiunto l’All. VIII che armonizza a livello europeo il sistema relativo alla trasmissione delle informazioni circa le miscele pericolose per la salute umana o per i loro pericoli fisici che devono essere immesse sul mercato della UE.

In particolare con questo regolamento l’armonizzazione non solo riguarda quali informazioni si devono trasmettere ma anche quali formati dovranno essere utilizzati. In questo modo verranno a colmarsi tutte le disomogeneità riscontrate fra gli Stati Membri dell’UE.

E’ proprio da queste profonde differenze che il legislatore ha sentito la necessità di procedere con un’azione a livello comunitario. Inoltre era lo stesso Reg. CLP (art. 45.4) che aveva imposto che entro il 2012 la Commissione europea procedesse con il riesame della situazione.

Dal processo di riesame condotto dalla COM e concluso nel 2015 ne è emerso che attualmente esistono notevoli differenze tra i sistemi di notifica, i formati con cui vengono trasmessi i dati e addirittura che ogni Stato Membro ha adottato specifiche prescrizioni nel richiedere le informazioni. Tutto questo ha creato una notevole confusione soprattutto per coloro che immettono miscele pericolose sul mercato di SM diversi in quanto costretti a dover fornire informazioni spesso simili, ripetute più volte e in formati diversi.

Per dimostrare che l’armonizzazione di tale procedura fosse la miglior azione a livello comunitario, la COM ha condotto anche uno studio su costi e benefici, il quale ha confermato ed evidenziato che l’armonizzazione delle informazioni da fornire agli organismi designati (ricordiamo che per l’Italia, ai sensi dell’art. 45.1 del CLP, è l’Istituto Superiore di Sanità – Archivio Preparati Pericolosi l’organismo a cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria) condurrebbe non solo ad un miglioramento della risposta sanitaria, ma anche a complessivamente a significativi risparmi.

Poniamo subito l’accento sul fatto che il legislatore ha previsto che alcune tipologie di miscele possono essere esentate totalmente o parzialmente dagli obblighi di comunicazione stabiliti dal Reg. (UE) 2017/542. In particolare non c’è obbligo di comunicare informazioni su:
  • miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo e quelle utilizzate per attivi di ricerca e sviluppo orientate a processi e prodotti (PPORD);
  • gas sotto pressione;
  • esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).
Mentre per le miscele immesse sul mercato per usi esclusivamente industriali, il regolamento prevede una trasmissione limitata di informazioni a condizione che però che sia possibile accedere rapidamente ad ulteriori dettagli su tali prodotti. In particolare per queste miscele dovrà essere facilmente reperibile il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica a cui le autorità designate, in caso di emergenza, possano far riferimento al fine di ottenere repentinamente le informazioni supplementari.

Dal punto di vista della tipologia di informazioni che bisognerà fornire quando si vuole immettere in commercio una miscela classificata pericolosa per gli effetti che può avere sulla salute umana o per i suoi effetti fisici bisognerà consultare la Parte B dell’All. VIII. Tali informazioni dovranno essere trasmesse per via elettronica utilizzando i formati predisposti e messi a disposizione dall’Agenzia per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki.
A tal fine all’ECHA è stato chiesto anche di sviluppare un sistema europeo di categorizzazione dei prodotti da utilizzare in fase di trasmissione delle informazioni che faciliterà l’invio delle informazioni riguardanti l’uso previsto di una miscela oltre a rappresentare un importante elemento di riferimento per le analisi statistiche su eventuali casi di avvelenamento.

Sempre nell’ottica di semplificare tale procedura di comunicazione viene data anche l’opportunità di effettuare una trasmissione di gruppo. Nella pratica questo significa che potrà essere effettuata una trasmissione singola per più di una miscela se tutte le miscele in un gruppo hanno la stessa classificazione di pericolo per la salute umana o per gli effetti fisici e appartengono alla stessa categoria di prodotto.

Ad ogni impresa verrà assegnato inoltre in fase di notifica un IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI). L’UFI è un codice alfanumerico unico che collega in maniera inequivocabile le informazioni riguardanti la composizione di una miscela o di un gruppo di miscele ad una specifica miscela o ad uno specifico gruppo di miscele.
Una volta generato, l’UFI dovrà essere stampato o apposto sull’etichetta della miscela pericolosa notificata e dovrà essere preceduto dall’acronimo “UFI” in lettere maiuscole ed in maniera visibile, leggibile e indelebile. Per le miscele pericolose ad uso industriale o per quelle non imballate, l’UFI potrà essere indicato nella Scheda dati di Sicurezza.
Operativamente parlando, è stata prevista un’applicabilità graduale delle prescrizioni stabilite dal Reg. 542 in funzione dell’uso previsto di una miscela.

Le date di applicabilità del nuovo processo di notifica sono quelle di seguito indicate:
  • 1° gennaio 2020 per miscele immesse sul mercato per l’uso da parte dei consumatori
  • 1° gennaio 2021 per le miscele immesse sul mercato per uso professionale
  • 1° gennaio 2024 per le miscele immesse sul mercato per uso professionale industriale
Queste scadenze si riferiscono all’immissione di nuove miscele dopo tali date. Invece per tutti coloro che hanno effettuato una notifica ai sensi dell’art. 45.1 prima di tali date avranno tempo per conformarsi fino al 1° gennaio 2025 a meno che non subentrino modifiche (All. VIII – Parte B punto 4.1) della miscela tali da dover richiedere l’adempimento immediato.
Condividi su:

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top