Firma dell’accordo Multilaterale M256 da parte dell’Italia
ADR
Il 26 settembre 2016 l’Italia ha aderito all’accordo multilaterale riguardante l’ADR M256.
L’accordo (firmato anche da Gran Bretagna, Irlanda e Portogallo) riguarda il trasporto di soluzioni acquose di ammoniaca
UN 2672 in IBC (Intermediate Bulk Container) rigidi o compositi.
In deroga a quanto previsto dal cap. 4.1.10 dell’ADR che afferma:
Gli IBC destinati al trasporto di liquidi non devono essere utilizzati per il trasporto di liquidi aventi una pressione di vapore superiore a 110 kPa (1,1 bar) a 50°C o 130 kPa (1,3 bar) a 55°C
le soluzioni acquose di ammoniaca fino al 35% possono essere trasportate in IBC rigidi o flessibili del tipo 31H1, 31H2, (IBC di plastica rigida) 31HZ1 (IBC compositi con imballaggio interno di plastica) anche se posseggono pressioni di vapore superiori ai limiti sopra riportati.
Gli IBC usati per tali trasporti devono comunque essere dotati di dispositivi di sfiato situati nello spazio della fase vapore dell’imballaggio in conformità ai limiti di riempimento massimo. I trasporti potranno avvenire soltanto su “veicoli aperti”.
L’accordo scadrà il 31 gennaio 2018.
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L’accordo (firmato anche da Gran Bretagna, Irlanda e Portogallo) riguarda il trasporto di soluzioni acquose di ammoniaca
UN 2672 in IBC (Intermediate Bulk Container) rigidi o compositi.
In deroga a quanto previsto dal cap. 4.1.10 dell’ADR che afferma:
Gli IBC destinati al trasporto di liquidi non devono essere utilizzati per il trasporto di liquidi aventi una pressione di vapore superiore a 110 kPa (1,1 bar) a 50°C o 130 kPa (1,3 bar) a 55°C
le soluzioni acquose di ammoniaca fino al 35% possono essere trasportate in IBC rigidi o flessibili del tipo 31H1, 31H2, (IBC di plastica rigida) 31HZ1 (IBC compositi con imballaggio interno di plastica) anche se posseggono pressioni di vapore superiori ai limiti sopra riportati.
Gli IBC usati per tali trasporti devono comunque essere dotati di dispositivi di sfiato situati nello spazio della fase vapore dell’imballaggio in conformità ai limiti di riempimento massimo. I trasporti potranno avvenire soltanto su “veicoli aperti”.
L’accordo scadrà il 31 gennaio 2018.
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