Regolamento Cosmetici: aggiornato l'allegato III
Aggiunta all'allegato III la sostanza dietilenglicole monoetiletere (DEGEE), denominazione INCI Ethoxydiglycol
Il 5 marzo 2016 è stato pubblicato in G.U.U.E L 60 con il Regolamento (UE) 2016/314 un aggiornamento dell’allegato riguardante l’elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici o ammesso solo entro determinati limiti.
Viene aggiunta in allegato III la sostanza dietilenglicole monoetiletere (DEGEE) con la denominazione INCI Ethoxydiglycol in quanto il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che tale sostanza non presenta rischi per la salute dei consumatori se viene utilizzata per i seguenti prodotti e rispettando le limitazioni previste:
L'impiego del DEGEE in prodotti per l'igiene orale e in prodotti per gli occhi, invece, non è stato esaminato dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e quindi non può essere considerato sicuro per i consumatori.
A decorrere dal 25 marzo 2017 solo i prodotti cosmetici conformi alle restrizioni sopra citate possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Viene aggiunta in allegato III la sostanza dietilenglicole monoetiletere (DEGEE) con la denominazione INCI Ethoxydiglycol in quanto il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che tale sostanza non presenta rischi per la salute dei consumatori se viene utilizzata per i seguenti prodotti e rispettando le limitazioni previste:
Restrizioni |
||
Tipo di prodotto, parti del corpo | Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso | Altre |
f | g | h |
a) Tinture per capelli ossidative | a) 7% | da a) a e): |
b) Tinture per capelli non ossidative | b) 5% | Il livello di impurezza dell'etilenglicole nell'Ethoxydglycol deve essere ≤ 0,1% Da non usare nei prodottiper l'igiene orale e in prodotti per gli occhi |
c) Prodotti da sciacquare diversi dalle tinture per capelli | c) 10% | |
d) Altri prodotti cosmetici non spray | d) 2,6% | |
e) I seguenti prodotti spray: profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti |
e) 2,6% |
L'impiego del DEGEE in prodotti per l'igiene orale e in prodotti per gli occhi, invece, non è stato esaminato dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e quindi non può essere considerato sicuro per i consumatori.
A decorrere dal 25 marzo 2017 solo i prodotti cosmetici conformi alle restrizioni sopra citate possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
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