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Reg.Cosmetici: modificati gli allegati III e VI

All.III (elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti) e All.VI (elenco dei filtri uv autorizzati nei prodotti cosmetici)

Sulla G.U.C.E. del 22 aprile 2016 (Serie L106/4 e 7) sono stati pubblicati i seguenti regolamenti 2016/622 e 2016/621 che, rispettivamente, vanno a modificare gli All. III (elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti) e VI (elenco dei filtri uv autorizzati nei prodotti cosmetici) al regolamento sui prodotti cosmetici (Reg. (UE) n. 1223/2009).

Il Reg. (UE) 2016/622 ha modificato, sulla base dei pareri del CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori) le voci dell’All. III relative all’uso dell’idrossido di potassio nei prodotti cosmetici utilizzati per ammorbidire/rimuovere le callosità.

Nello specifico la Commissione europea ha ritenuto:
  • sulla base del parere scientifico del CSSC, che la concentrazione massima di idrossido di potassio in tali prodotti non debba essere superiore all’1,5 % p/p. Con questo limite di concentrazione si ritiene che la sostanza è sicura per l’impiego;
  • in base alle conclusioni del CSSC sulla gestione responsabile del rischio per quanto riguarda i prodotti contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire dallo 0,5 % p/p, che tali prodotti dovrebbero recare un'avvertenza che faccia riferimento alle istruzioni per l'uso.
Pertanto in All. III al Reg. cosmetici è stato sostituito il numero d’ordine 15a ed è stato inserito il numero d’ordine 15d

Il Reg. (UE) 2016/621 riguarda l’uso dell'ossido di zinco in forma nano e non-nano come filtro UV nei prodotti cosmetici. In particolare sempre sulla base dei pareri del CSSC, la Commissione ha ritenuto che l'ossido di zinco:

  • in forma non-nano deve essere autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici
  • in forma nano (secondo le specifiche del CSSC) deve essere autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici.
Entrambe le forme della sostanza devono essere autorizzate a una concentrazione massima del 25 % sempre che le applicazioni non comportino un'esposizione per inalazione dell'utilizzatore finale che ne rende l’uso non permesso (prodotti in spray). Pertanto all’All. VI al Reg. cosmetici vengono aggiunte le voci con numeri di riferimento 30 e 30a

I testi dei Reg. 2016/622 e 2016/621 sono disponibili ai seguenti link:
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