Reg.Cosmetici: modificati gli allegati III e VI
All.III (elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti) e All.VI (elenco dei filtri uv autorizzati nei prodotti cosmetici)
Sulla G.U.C.E. del 22 aprile 2016 (Serie L106/4 e 7) sono stati pubblicati i seguenti regolamenti 2016/622 e 2016/621 che, rispettivamente, vanno a modificare gli All. III (elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti) e VI (elenco dei filtri uv autorizzati nei prodotti cosmetici) al regolamento sui prodotti cosmetici (Reg. (UE) n. 1223/2009).
Il Reg. (UE) 2016/622 ha modificato, sulla base dei pareri del CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori) le voci dell’All. III relative all’uso dell’idrossido di potassio nei prodotti cosmetici utilizzati per ammorbidire/rimuovere le callosità.
Nello specifico la Commissione europea ha ritenuto:
Il Reg. (UE) 2016/621 riguarda l’uso dell'ossido di zinco in forma nano e non-nano come filtro UV nei prodotti cosmetici. In particolare sempre sulla base dei pareri del CSSC, la Commissione ha ritenuto che l'ossido di zinco:
I testi dei Reg. 2016/622 e 2016/621 sono disponibili ai seguenti link:
Il Reg. (UE) 2016/622 ha modificato, sulla base dei pareri del CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori) le voci dell’All. III relative all’uso dell’idrossido di potassio nei prodotti cosmetici utilizzati per ammorbidire/rimuovere le callosità.
Nello specifico la Commissione europea ha ritenuto:
- sulla base del parere scientifico del CSSC, che la concentrazione massima di idrossido di potassio in tali prodotti non debba essere superiore all’1,5 % p/p. Con questo limite di concentrazione si ritiene che la sostanza è sicura per l’impiego;
- in base alle conclusioni del CSSC sulla gestione responsabile del rischio per quanto riguarda i prodotti contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire dallo 0,5 % p/p, che tali prodotti dovrebbero recare un'avvertenza che faccia riferimento alle istruzioni per l'uso.
Il Reg. (UE) 2016/621 riguarda l’uso dell'ossido di zinco in forma nano e non-nano come filtro UV nei prodotti cosmetici. In particolare sempre sulla base dei pareri del CSSC, la Commissione ha ritenuto che l'ossido di zinco:
- in forma non-nano deve essere autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici
- in forma nano (secondo le specifiche del CSSC) deve essere autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici.
I testi dei Reg. 2016/622 e 2016/621 sono disponibili ai seguenti link:
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