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Nuove regole sulle tinture per capelli e sui prodotti solari: modificati gli Allegati III e VI del Reg. sui prodotti cosmetici (Reg. (CE) n. 1223/2009)

Sono stati recentemente pubblicati due regolamenti che modificano gli Allegati III e VI del reg. sui prodotti cosmetici per quanto riguarda due tipologie di prodotti: le tinture per capelli che possono essere utilizzate anche per la tintura delle ciglia ed i prodotti solari contenenti benzofenone-3 come filtro UV.

La modifica dell’All. III al Reg. sui prodotti cosmetici (Reg. (UE) 2017/2347 G.U.C.E. Serie L 36 dell’11.2.2017) è scaturita dopo la pubblicazione di uno studio scientifico intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», sulla base del quale il comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») ha concluso che i potenziali rischi connessi all'uso di tinture per capelli fossero preoccupanti e quindi ha raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l'uso delle sostanze contenute in tali prodotti.
Al fine di garantire la sicurezza per la salute umana delle tinture per capelli, è risultato quindi appropriato:

• definire le concentrazioni massime di dieci sostanze per tinture per capelli;

• valutare la sicurezza dell'applicazione sulle ciglia di tinture per capelli in quanto la definizione dei prodotti per capelli, presente nel Reg. sui prodotti cosmetici, escludeva l'applicazione sulle ciglia.

In merito al secondo punto, per evitare qualsiasi rischio connesso all'applicazione personale di prodotti per la tintura delle ciglia da parte dei consumatori, è stato ritenuto opportuno restringere l’uso di tali prodotti ai soli operatori professionali e rendere obbligatorio che le etichette rechino le opportune avvertenze affinché gli addetti del settore possano informare i consumatori sui possibili effetti negativi e ridurre quindi i rischi di sensibilizzazione cutanea a tali prodotti.

Di seguito alcuni dei nuovi numeri d’ordine introdotti dal Reg. 2017/237 all’All. III:

8c - etanolo, 2,2′-[(2- nitro-1,4-fenilene)diimino]bis- (9CI). Questa sostanza dal 3 settembre 2017 può essere utilizzata come:

- colorante di ossidazione per le tinture per capelli purché dopo la miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non sia superiore all’1,0 %;

- colorante di non ossidazione per le tinture per capelli in concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso non superiore all’1,5 %.

9b - 1 -metil-2,6-bis- (2-idrossietilammino)-benzene. Questa sostanza dal 3 settembre 2017 può essere utilizzata come colorante di ossidazione per le tinture per capelli purché dopo la miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non sia superiore all’1,0 %;

298 - di[2-[4-[(E)-2-[4- [bis(2-idrossietil) aminofenil]vinil] piridin-1-io] butanoil]aminoetil] disulfanil dicloruro. Questa sostanza dal 3 settembre 2017 può essere utilizzata come colorante non di ossidazione per le tinture per capelli, in concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso, non superiore a 0,5 %;

299 - di[2-[4-[(E)-2- [2,4,5-trimetossifenil]vinil]piridinin-1- io]butanoil]aminoetil]disulfanil dicloruro. Questa sostanza dal 3 settembre 2017 può essere utilizzata come colorante non di ossidazione per le tinture per capelli, in concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso, non superiore a 0,5 %;

Mentre la modifica all’All. VI al Reg. sui prodotti cosmetici (Reg. (UE) 2017/238 G.U.C.E. Serie L 36 dell’11.2.2017) riguarda una sostanza specifica, il 2-idrossi-4-metossibenzofenone/ossibenzone (benzofenone-3), che viene utilizzato come filtro UV nei prodotti cosmetici.
Il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») del 16 dicembre 2008 ha concluso che l'impiego del benzofenone-3 come filtro UV a una concentrazione massima:

• del 6 % p/p nei prodotti solari;

• dello 0,5 % p/p nelle altre tipologie di prodotti cosmetici per proteggere la formulazione;

non presenta rischi per la salute umana, fatta eccezione per il potenziale allergenico e fotoallergenico da contatto.

Sulla base di tali conclusioni la voce 4 dell’All. VI al Reg. sui prodotti cosmetici relativa al benzofenone-3 è stata modificata riducendo dal 10% al 6% la concentrazione massima per il benzophenone-3 impiegato come filtro UV nei prodotti cosmetici.

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