Modificato l’All. V al Reg. Cosmetici: diminuita la concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso del metilisotiazolinone (Reg. (UE) 2017/1224)
Con la pubblicazione del Reg. (UE) 2017/1224 del 6 luglio 2017 (Serie L 174) viene ufficializzato il nuovo valore di concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso del metilisotiazolinone.
Il metilisotiazolinone (N. CAS 2682-20-4) è attualmente utilizzato come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare ad una concentrazione massima pari allo 0,01 % peso/peso (100 ppm).
Il 15 dicembre 2015 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone concludendo che per i prodotti cosmetici da sciacquare, una concentrazione massima pari allo 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone è ritenuta sicura per il consumatore dal punto di vista dell'induzione di allergie da contatto.
Sulla base di tale parere e sull'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone, il legislatore ha ritenuto necessario aggiornare l’All. V con il nuovo valore di concentrazione massima a cui tale sostanza può essere utilizzata nei prodotti da sciacquare.
Per consentire alle imprese di adeguarsi a queste nuove regole sono state previste le seguenti scadenze temporali:
Il metilisotiazolinone (N. CAS 2682-20-4) è attualmente utilizzato come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare ad una concentrazione massima pari allo 0,01 % peso/peso (100 ppm).
Il 15 dicembre 2015 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone concludendo che per i prodotti cosmetici da sciacquare, una concentrazione massima pari allo 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone è ritenuta sicura per il consumatore dal punto di vista dell'induzione di allergie da contatto.
Sulla base di tale parere e sull'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone, il legislatore ha ritenuto necessario aggiornare l’All. V con il nuovo valore di concentrazione massima a cui tale sostanza può essere utilizzata nei prodotti da sciacquare.
Per consentire alle imprese di adeguarsi a queste nuove regole sono state previste le seguenti scadenze temporali:
- a partire dal 27 gennaio 2018 si potranno immettere in commercio solo prodotti cosmetici conformi a quanto stabilito dal Reg. 2017/1224
- entro il 28 aprile 2018 dovranno essere smaltite tutte le scorte di prodotti cosmetici non conformi al Reg. 2017/1224.
Le news più lette
-
PFHxA, i suoi sali e i composti correlati: via libera da parte degli Stati Membri per l’adozione di una nuova voce di restrizione
-
Regolamento Imballaggi (PPWR)
-
Il Consiglio Europeo approva la Corporate Sustainability Due Diligence Directive
-
Modifiche alla “Direttiva RAEE”: pubblicata la Dir. (UE) 2024/884
-
Nuovi valori limite per piombo e diisocianati
-
La Regione Lombardia ha pubblicato un piano di prevenzione per la gestione in sicurezza delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH)
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem