I tuoi prodotti biocidi rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 528/2012 (BPR)?
Novità sui MOCA - Materiali e oggetti a contatto con alimenti
Si ricorda che, come stabilito dall’art. 93, entro il 1° settembre 2016 dovrebbero essere presentate le richieste di approvazione per quelle sostanze attive che non rientravano nel precedente quadro normativo sui biocidi (Dir. 98/8/CE) ma che ricadono ora in quello del BPR (BPR – art. 93).
La scadenza del 1° settembre 2016 riguarda due gruppi di sostanze attive (s.a.):
Infine si richiama l’attenzione sul fatto che gli obblighi sopra indicati si applicano solo a quelle sostanze attive già disponibili sul mercato ed utilizzate alla data del 1° settembre 2013, data in cui è entrato in vigore l’obbligo di applicare il BPR.
*Una sostanza biocida è definita “generata in situ” se è generata da un’altra sostanza (denominata “precursore”) al momento del suo utilizzo. Nell’ambito del BPR, dovranno essere valutati i potenziali rischi sia dei precursori che della sostanza attiva da essi generata.
La scadenza del 1° settembre 2016 riguarda due gruppi di sostanze attive (s.a.):
- s.a. utilizzate nei materiali a contatto con alimenti come biocidi di superficie. Esempio di questo gruppo sono gli agenti antimicrobici utilizzati nella fabbricazione dei taglieri in plastica al fine di conferire a tali prodotti (articoli trattati per il BPR) una superficie con proprietà antimicrobiche. Per queste s.a. il PT da sostenere nella pertinente combinazione è il 4, disinfezione di materiale che può entrare in contatto con alimenti. I biocidi di superficie utilizzati per la fabbricazione di oggetti in materiale plastico sono degli additivi a tutti gli effetti per la normativa dei materiali a contatto con gli alimenti e quindi soggetti ad autorizzazione. Al momento non vi sono biocidi di superficie listati nell’elenco unicodell’Unione (Reg. UE n.10/2011, misura specifica per le plastiche) ma possono essere utilizzati quelli presenti nell’elenco provvisorio in conformità alle legislazioni nazionali.
- s.a. generate in situ* con precursori che non ricadevano nel campo di applicazione della direttiva in quanto non erano immesse sul mercato, o perché nessun claim è mai stato formulato per evidenziare che tali precursori potevano essere utilizzati a scopo biocida. Esempio di questo gruppo è l’ozono generato dall’ossigeno dell’aria che se utilizzato per la disinfezione dell’acqua potabile dovrà essere sostenuto per il PT5.
Infine si richiama l’attenzione sul fatto che gli obblighi sopra indicati si applicano solo a quelle sostanze attive già disponibili sul mercato ed utilizzate alla data del 1° settembre 2013, data in cui è entrato in vigore l’obbligo di applicare il BPR.
*Una sostanza biocida è definita “generata in situ” se è generata da un’altra sostanza (denominata “precursore”) al momento del suo utilizzo. Nell’ambito del BPR, dovranno essere valutati i potenziali rischi sia dei precursori che della sostanza attiva da essi generata.
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