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I tuoi prodotti biocidi rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 528/2012 (BPR)?

Novità sui MOCA - Materiali e oggetti a contatto con alimenti

Si ricorda che, come stabilito dall’art. 93, entro il 1° settembre 2016 dovrebbero essere presentate le richieste di approvazione per quelle sostanze attive che non rientravano nel precedente quadro normativo sui biocidi (Dir. 98/8/CE) ma che ricadono ora in quello del BPR (BPR – art. 93).

La scadenza del 1° settembre 2016 riguarda due gruppi di sostanze attive (s.a.):

  • s.a. utilizzate nei materiali a contatto con alimenti come biocidi di superficie. Esempio di questo gruppo sono gli agenti antimicrobici utilizzati nella fabbricazione dei taglieri in plastica al fine di conferire a tali prodotti (articoli trattati per il BPR) una superficie con proprietà antimicrobiche. Per queste s.a. il PT da sostenere nella pertinente combinazione è il 4, disinfezione di materiale che può entrare in contatto con alimenti. I biocidi di superficie utilizzati per la fabbricazione di oggetti in materiale plastico sono degli additivi a tutti gli effetti per la normativa dei materiali a contatto con gli alimenti e quindi soggetti ad autorizzazione. Al momento non vi sono biocidi di superficie listati nell’elenco unicodell’Unione (Reg. UE n.10/2011, misura specifica per le plastiche) ma possono essere utilizzati quelli presenti nell’elenco provvisorio in conformità alle legislazioni nazionali.
  • s.a. generate in situ* con precursori che non ricadevano nel campo di applicazione della direttiva in quanto non erano immesse sul mercato, o perché nessun claim è mai stato formulato per evidenziare che tali precursori potevano essere utilizzati a scopo biocida. Esempio di questo gruppo è l’ozono generato dall’ossigeno dell’aria che se utilizzato per la disinfezione dell’acqua potabile dovrà essere sostenuto per il PT5.
Le imprese interessate a sostenere le loro combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto dovranno presentare ad ECHA un dossier sulla sostanza attiva utilizzando il Registry for Biocidal Products (R4BP). Se la richiesta non verrà effettuata entro il 1° settembre 2016 il prodotto biocida potrà essere mantenuto sul mercato solo fino al 1° settembre 2017.

Infine si richiama l’attenzione sul fatto che gli obblighi sopra indicati si applicano solo a quelle sostanze attive già disponibili sul mercato ed utilizzate alla data del 1° settembre 2013, data in cui è entrato in vigore l’obbligo di applicare il BPR.

*Una sostanza biocida è definita “generata in situ” se è generata da un’altra sostanza (denominata “precursore”) al momento del suo utilizzo. Nell’ambito del BPR, dovranno essere valutati i potenziali rischi sia dei precursori che della sostanza attiva da essi generata.
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