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Sottoprodotto o rifiuto? Pubblicati i criteri indicativi per la qualifica dei residui di produzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/02/2017 il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Il provvedimento nasce con l’intento di uniformare l’interpretazione dei criteri secondo cui un residuo di produzione può essere identificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, suggerendo alcune modalità con cui può essere dimostrata la sussistenza dei requisiti per la qualifica come sottoprodotto, a partire dalla certezza dell’utilizzo fino alle attività che costituiscono normale pratica industriale.

Vengono introdotte anche alcune importanti novità, quali l’istituzione di un elenco pubblico presso le Camere di Commercio a cui produttori ed utilizzatori di sottoprodotti dovranno iscriversi, senza alcun onere economico, per favorire lo scambio tra domanda ed offerta. In aggiunta, per garantire l’identificazione e l’utilizzo del residuo dovrà essere predisposta una scheda tecnica che identifichi le caratteristiche del sottoprodotto, le corrette modalità di gestione e le attività e gli impianti in cui potrà essere utilizzato. Al momento della cessione del residuo, il produttore dovrà sottoscrivere la conformità dello stesso rispetto a quanto dichiarato nella scheda tecnica.

Il decreto si focalizza in ultimo sulle biomasse residuali destinate ad essere utilizzate per la produzione di biogas o di energia mediante combustione, elencando le principali norme che ne regolamentano l’impiego e individuando le operazioni che possono costituire normali pratiche industriali.

Il provvedimento entra in vigore il 02 marzo 2017.
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