Il decaBDE è ora nell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni REACH (All. XVII)
L'ossido di bis(pentabromofenile), più comunemente definito dall’acronimo decaBDE è entrato nella lista delle sostanze soggette a restrizioni REACH (All. XVII).
Il decaBDE è ampiamente utilizzato come ritardante di fiamma in svariati settori, fra i principali ricordiamo il settore plastico e il tessile. Altri impieghi del decaBDE coinvolgono l’industria degli adesivi, dei sigillanti, dei rivestimenti e degli inchiostri.
Con il Reg. (UE) 2017/227 (G.U.C.E. Serie L 35 del 10 febbraio 2017), l’All. XVII al REACH viene dunque aggiunta la voce 67 la quale stabilisce, nei paragrafi 1 e 2, che dopo il 2 marzo 2019 non sarà più possibile:
• produrre ed immettere sul mercato decaBDE come sostanza in quanto tale;
• utilizzare il decaBDE per la produzione e la commercializzazione di altre sostanze (costituente) o di miscele. Sono inclusi anche gli articoli, o parti di essi, contenenti decaBDE in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.
Le disposizioni stabilite dai paragrafi 1 e 2 della voce 67 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati:
a) per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;
b) per la produzione di ricambi per:
Mentre le disposizioni previste dalla voice 67 per gli articoli o parti di essi (par. 2 lettera c)) non si applicheranno nei seguenti casi:
a) articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;
b) aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027;
c) ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti prima del 2 marzo 2019;
d) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della Dir. 2011/65/UE.
Con il Reg. (UE) 2017/227 (G.U.C.E. Serie L 35 del 10 febbraio 2017), l’All. XVII al REACH viene dunque aggiunta la voce 67 la quale stabilisce, nei paragrafi 1 e 2, che dopo il 2 marzo 2019 non sarà più possibile:
• produrre ed immettere sul mercato decaBDE come sostanza in quanto tale;
• utilizzare il decaBDE per la produzione e la commercializzazione di altre sostanze (costituente) o di miscele. Sono inclusi anche gli articoli, o parti di essi, contenenti decaBDE in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.
Le disposizioni stabilite dai paragrafi 1 e 2 della voce 67 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati:
a) per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;
b) per la produzione di ricambi per:
i) aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027:
ii) veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della Dir. 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 167/2013 o macchine che rientrano nel campo di applicazione della Dir. 2006/42/CE prodotti prima del 2 marzo 2019.
Mentre le disposizioni previste dalla voice 67 per gli articoli o parti di essi (par. 2 lettera c)) non si applicheranno nei seguenti casi:
a) articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;
b) aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027;
c) ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti prima del 2 marzo 2019;
d) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della Dir. 2011/65/UE.
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