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Sicurezza prodotto

Introduzione nuova restrizione numero 72 per i CMR nei tessili

Il 10 Ottobre 2018, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1513 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B in indumenti, in calzature e in altri prodotti tessili.

La restrizione, che diventa la numero 72, riguarderà i seguenti articoli venduti al consumatore:

  • Capi di abbigliamento o accessori correlati;
  • Tessuti diversi dagli indumenti che, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, entrano in contatto con la pelle umana in misura analoga ai vestiti;
  • Calzature

e prevede che determinate sostanze (es. metalli pesanti, ftalati, IPA, Formaldeide, Chinolina, ecc.) siano presenti in tali articoli in concentrazioni inferiori ad una determinata soglia % w/w.

Viene inserita una deroga temporale, per quanto riguarda l'immissione sul mercato della formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente all’interno di giubbotti, di giacconi o di materiale da imbottitura. Infatti la concentrazione potrà essere pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 1° novembre 2023. Dopodiché la concentrazione della formaldeide dovrà essere abbassata e portata al massimo a 75 mg/kg..

La restrizione prevede anche delle esclusioni:

  • Abbigliamento, accessori correlati o calzature, o parti di abbigliamento, relativi accessori o calzature, realizzati esclusivamente in cuoio naturale, pelliccia o cuoio;
  • Elementi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;
  • Indumenti usati, accessori correlati, prodotti tessili diversi da quelli di abbigliamento o calzature;
  • Moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;
  • Dispositivi medici nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;

Tessuti monouso (cioè tessuti che sono progettati per essere utilizzati una sola volta o per un periodo limitato e non sono destinati a un uso successivo per lo stesso o simile scopo).

Questa restrizione entrerà in vigore a tutti gli effetti a partire dal 1° Novembre 2020. Pertanto si consiglia di monitorare la presenza o meno delle sostanze riportate nella tabella sottostante, in modo tale da poter tener sotto controllo i prodotti tessili immessi sul mercato.

 

Sostanze

Numero indice

Numero CAS

Numero CE

Valore limite di concentrazione in peso

Cadmio e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)

/

/

/

1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in
Cd metallico che può essere estratto dal
materiale)

Composti del cromo VI (elencati
nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)

/

/

/

1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in
Cr VI che può essere estratto dal materiale)

Composti dell'arsenico (elencati
nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30,
appendici 1-6)

/

/

/

1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in
As metallico che può essere estratto dal
materiale)

Piombo e suoi composti (elencati
nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30,
appendici 1-6)

/

/

/

1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in
Pb metallico che può essere estratto dal
materiale)

Benzene

601-020-00-8

71-43-2

200-753-7

5 mg/kg

Benzo[a]antracene

601-033-00-9

56-55-3

200-280-6

1 mg/kg

Benzo[e]acefenantrilene

601-034-00-4

205-99-2

205-911-9

1 mg/kg

Benzo[a]pirene; benzo[def]crisene

601-032-00-3

50-32-8

200-028-5

1 mg/kg

Benzo[e]pirene

601-049-00-6

192-97-2

205-892-7

1 mg/kg

Benzo[j]fluorantene

601-035-00-X

205-82-3

205-910-3

1 mg/kg

Benzo[k]fluorantene

601-036-00-5

207-08-9

205-916-6

1 mg/kg

Crisene

601-048-00-0

218-01-9

205-923-4

1 mg/kg

Dibenzo[a,h]antracene

601-041-00-2

53-70-3

200-181-8

1 mg/kg

α,α,α,4-Tetraclorotoluene;
p-clorobenzotricloruro

602-093-00-9

5216-25-1

226-009-1

1 mg/kg

α,α,α-Triclorotoluene; benzotricloruro

602-038-00-9

98-07-7

202-634-5

1 mg/kg

α-Clorotoluene; benzilcloruro

602-037-00-3

100-44-7

202-853-6

1 mg/kg

Formaldeide

605-001-00-5

50-00-0

200-001-8

75 mg/kg

Acido 1,2-benzenedicarbossilico; esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7

607-483-00-2

71888-89-6

276-158-1

1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo canrogenicità, mutagenicità sulle
 cellule germinali o tossicità per la riproduzione,  di categoria 1 A o 1B

Ftalato di bis(2-metossietile)

607-228-00-5

117-82-8

204-212-6

1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo canrogenicità, mutagenicità sulle
 cellule germinali o tossicità per la riproduzione,  di categoria 1 A o 1B

Diisopentilftalato

607-426-00-1

605-50-5

210-088-4

1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo canrogenicità, mutagenicità sulle
 cellule germinali o tossicità per la riproduzione,  di categoria 1 A o 1B

Di-n-pentilftalato (DPP)

607-426-00-1

131-18-0

205-017-9

1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo canrogenicità, mutagenicità sulle
 cellule germinali o tossicità per la riproduzione,  di categoria 1 A o 1B

Di-n-esilftalato (DnHP)

607-702-00-1

84-75-3

201-559-5

1 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo canrogenicità, mutagenicità sulle
 cellule germinali o tossicità per la riproduzione,  di categoria 1 A o 1B

N-Metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone (NMP)

606-021-00-7

872-50-4

212-828-1

3 000 mg/kg

N,N-Dimetilacetammide (DMAC)

616-011-00-4

127-19-5

204-826-4

3 000 mg/kg

N,N-Dimetilformammide; dimetilformammide (DMF)

616-001-00-X

68-12-2

200-679-5

3 000 mg/kg

1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone;

C.I. Blu in dispersione 1

611-032-00-5

2475-45-8

219-603-7

50 mg/kg

Benzenammina, cloridrato di 4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienili

denemetilen)dianilina; C.I. Rosso basico 9

611-031-00-X

569-61-9

209-321-2

50 mg/kg

Cloruro di [4-[4,4′ is(dimetilammino)
benzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio; C.I. Violetto basico 3 con ≥ 0,1 % chetone di Michler (numero CE 202-027-5)

612-205-00-8

548-62-9

208-953-6

50 mg/kg

4-Cloro-o-toluidinio cloruro

612-196-00-0

3165-93-3

221-627-8

30 mg/kg

Acetato di 2-naftilammonio

612-071-00-0

553-00-4

209-030-0

30 mg/kg

4-Metossi-m-fenilen diammonio solfato;
2,4-diamminoanisolo solfato

612-200-00-0

39156-41-7

254-323-9

30 mg/kg

2,4,5-Trimetilanilina cloridrato

612-197-00-6

21436-97-5

/

30 mg/kg

Chinolina

613-281-00-5

91-22-5

202-051-6

30 mg/kg

 

FONTE:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1513&from=EN

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