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Sicurezza prodotto

Pubblicate le statistiche relative alle notifiche DU sugli usi autorizzati

#SaveTheDate
SOMMARIO

INTRODUZIONE

#Parte1

IL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione in breve

Iter di Autorizzazione

1. Identificazione della sostanza come SVHC

2. Raccomandazione sull’inserimento in All.XIV

3. Inserimento in Allegato XIV

4. Richiesta di autorizzazione da parte di un fabbricante/importatore

5. Rilascio dell’autorizzazione

#Parte2

OBBLIGHI DEL DU DERIVANTI DALL’USO DI SOSTANZE IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE

Fase antecedente al rilascio dell’autorizzazione

Fase successiva al rilascio dell’autorizzazione

1. Confrontare i propri usi con quelli autorizzati

2. Notificare i propri usi ad ECHA

3. Comunicare a valle le informazioni pertinenti

#Parte3

 NOTIFICHE DU PER USI AUTORIZZATI, PUBLICATE STATISTICHE E INFORMAZIONI NOTIFICATE

Statistiche sulle notifiche

Registro delle notifiche

OBBLIGHI DI NOTIFICA DIVERSI DA QUELLA PER USO DI SOSTANZE IN AUTORIZZAZIONE

In caso di predisposizione di un CSR-DU

In caso di classificazione diversa di una sostanza rispetto al fornitore

BIBLIOGRAFIA

 

INTRODUZIONE

Come comunicato nella news ECHA del 25/07/2018, sul sito dell’Agenzia Europea della Chimica sono disponibili le statistiche relative alle notifiche effettuate ai sensi dell’Art. 66 par.1 del Reg. REACH dagli Utilizzatori a Valle di sostanze soggette ad Autorizzazione (elencate in All. XIV del Reg. REACH). E’ stato inoltre messo a disposizione degli utenti del sito anche il registro delle notifiche predisposto ai sensi dell’Art. 66 par. 2 del Reg. REACH. Ciò si configura come una importante novità in materia di comunicazione da parte dell’ECHA in quanto qualsiasi utente del sito (comprese le autorità di vigilanza) può verificare le aziende per cui è stata rilasciata una autorizzazione e quali sono le aziende che utilizzano sostanze in autorizzazione.

Prima di approfondire tale importante novità, al fine di meglio comprenderne meglio la portata, facciamo un passo indietro e analizziamo il processo di Autorizzazione dal punto di vista degli Utilizzatori a Valle, soffermandoci sui possibili obblighi (fra cui la suddetta notifica).
Considerando che la notifica dell’uso di sostanze autorizzate non è l’unica notifica che potrebbe interessare i DU, si presentano anche gli altri adempimenti che prevedono potenzialmente una comunicazione ad ECHA da parte degli Utilizzatori a Valle.

 

#Parte1

IL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE

 

Autorizzazione in breve

L’Autorizzazione, insieme alla Restrizione, è uno dei processi fondamentali nell’ambito REACH per la limitazione dell’uso di determinate sostanze che destano particolari preoccupazioni. La procedura di autorizzazione mira quindi a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose, qualora siano disponibili alternative possibili dal punto di vista tecnico ed economico.
In breve l’Art. 56 del Reg REACH prevede che, salvo alcune esclusioni, le sostanze incluse in All. XIV (sostanze in regime di autorizzazione) non possano essere immesse sul mercato ed utilizzate se non autorizzate per gli usi previsti e comunicati tramite la domanda di autorizzazione.
Nel caso degli utilizzatori a valle risulta fondamentale che la sostanza sia stata autorizzata a un attore a monte nella sua medesima catena di approvvigionamento.

 

Iter di Autorizzazione

Il processo di Autorizzazione è lungo e si compone principalmente di queste fasi:

1) Identificazione della sostanza come SVHC
2) Inclusione della sostanza nella lista delle sostanza candidate all’autorizzazione (la cosiddetta Candidate List)
3) Prioritizzazione e raccomandazione sull’inserimento in All. XIV
4) Inserimento in Allegato XIV
5) Richiesta di autorizzazione da parte di un fabbricante/importatore
6) Rilascio dell’autorizzazione

1. Identificazione della sostanza come SVHC e inclusione in Candidate List

Il primo passo verso l’autorizzazione viene effettuato quando uno Stato membro o l’ECHA, su richiesta della Commissione, propone una sostanza da identificare come SVHC.
Le sostanze con le seguenti proprietà pericolose possono essere identificate come SVHC (rif. Art.57 Reg. REACH):

- sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP;
- sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità con REACH (allegato XIII);
- sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (es. interferenti endocrini).

Il processo di identificazione come sostanza SVHC può essere riassunto mediante i seguenti steps:

1) Pubblicazione dell’intenzione di proporre una sostanza come SVHC

2) Preparazione della proposta conformemente all’allegato XV del Reg. REACH. La proposta si compone di due parti:

a) dati e la giustificazione per l’identificazione della sostanza come SVHC.
b) informazioni concernenti i volumi immessi sul mercato dell’UE, gli usi e le possibili alternative all’uso della sostanza.
 

3) Dopo la pubblicazione della proposta, chiunque può presentare osservazioni o fornire ulteriori informazioni durante la consultazione di 45 giorni. È possibile presentare osservazioni in merito alle proprietà della sostanza, ai suoi usi e alle alternative

4) In mancanza di osservazioni che possano rappresentare un ostacolo all’identificazione, la sostanza viene inclusa nell’elenco di sostanze candidate.

Qualora invece dovessero pervenire osservazioni contenenti nuove informazioni o elementi contrari all’identificazione di una sostanza come SVHC, la proposta e le osservazioni vengono inviate al comitato degli Stati membri perché sia raggiunto un accordo sull’identificazione stessa. Se il comitato giunge a un accordo unanime, la sostanza viene aggiunta all’elenco di sostanze candidate. In caso contrario, la questione viene rinviata alla Commissione europea.
Si anticipa che già in questa fase l’Utilizzatore a valle deve tenere monitorata l’eventuale identificazione delle proprie sostanze come SVHC, partendo dallo step di “comunicazione dell’intenzione” fino a giungere all’inserimento in Candidate List (rif. Art. 59 Reg. REACH)
 

2. Raccomandazione sull’inserimento in All. XIV

Le sostanze identificate come SVHC sono elencate nella cosiddetta “Candidate List”, la lista delle sostanze candidate ad entrare nel processo di autorizzazione.
L’ECHA valuta periodicamente le sostanze presenti in Candidate List per stabilire quali siano quelle da includere nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione in via prioritaria. Tale priorità è conferita in base ai dati sulle proprietà intrinseche, sull’uso ampiamente dispersivo o su volumi elevati che rientrano nel campo di applicazione del requisito di autorizzazione. Nell’ambito del processo, l’ECHA avvia una consultazione pubblica di 90 giorni.

La bozza di raccomandazione comprende, tra l’altro, le seguenti informazioni:

- data di scadenza (sunset date) a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati, salvo i casi in cui sia rilasciata un’autorizzazione o si applichi un’esenzione da tale requisito;
- data ultima di presentazione (latest application date) entro cui devono pervenire le domande, se il richiedente vuole continuare a immettere la sostanza sul mercato o a usarla dopo la data di scadenza;
- periodi di revisione per alcuni usi;
- eventuali usi esentati dal requisito di autorizzazione.

L’elenco delle consultazioni visibile qui.
 

3. Inserimento in Allegato XIV

Il comitato degli Stati membri redige il proprio parere in merito al progetto di raccomandazione, tenendo conto delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica.
Il parere del comitato e le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica aiutano l’ECHA a portare a termine la propria raccomandazione. La raccomandazione dell’ECHA è presentata alla Commissione europea, che decide in merito alle sostanze da includere nell’elenco di quelle soggette ad autorizzazione. La decisione viene ufficializzata mediante la promulgazione di uno specifico regolamento.

L’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione è consultabile qui.

Si ricorda che sono previste delle esenzioni generiche per l’applicazione del regime di autorizzazione (es. uso in biocidi, uso in cosmetici, uso in carburanti, ecc.). L’elenco completo delle esenzioni generiche è disponibile qui.

Inoltre, anche l’autorizzazione potrebbe prevedere esenzioni specifiche.
 

4. Richiesta di autorizzazione da parte di un fabbricante/importatore

Nel momento in cui una sostanza viene inserita in All. XIV, il fabbricante o l’importatore deve richiedere l’autorizzazione per la fabbricazione/importazione della propria sostanza e per gli usi che intende autorizzare. In questa fase, oltre che nella fase di registrazione, risulta quindi fondamentale conoscere gli usi previsti a valle nella catena di approvvigionamento in modo tale da valutare se includerli o meno nella domanda di autorizzazione. Gli usi sono descritti mediante i descrittori definiti dalla guida sulla stesura del CSR, Capitolo R.12
 

5. Rilascio dell’autorizzazione

Una volta inviata la richiesta di autorizzazione, dopo aver pagato la relativa tassa di presentazione all’ECHA, parte il periodo in cui i comitati tecnici RAC e SEAC valutano il dossier inviato fino ad emettere una decisione in bozza. Successivamente, dopo un periodo in cui i richiedenti possono presentare eventuali commenti, la decisione viene pubblicata e successivamente la Commissione Europea procede con l’ufficializzazione della decisione mediante la pubblicazione di un regolamento.

Segue lo schema del processo di rilascio dell’autorizzazione con i relativi tempi di esecuzione:

 

grapficgs

 

Lo stato della richiesta di autorizzazione è visionabile qui.
 

#Parte 2 

OBBLIGHI DEL DU DERIVANTI DALL’USO DI SOSTANZE IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE

 

Gli Utilizzatori a valle devono conoscere quali sostanze (in quanto tali o all’interno di miscele) impiegano presso il proprio sito e di conseguenza individuare quali eventuali normative specifiche possono essere applicabili a ciascuna di esse. Una delle normative particolari applicabili potrebbe essere il regime di autorizzazione e gli Utilizzatori a Valle devono aver ben presenti quali sono gli obblighi che derivano dall’impiego di sostanze elencate in All. XIV o che vi potrebbero rientrare in futuro. Gli obblighi dell’Utilizzatore a valle riguardo l’impiego di sostanze soggette ad autorizzazione possono essere riassunti considerando la fase dell’iter autorizzativo descritta nel paragrafo precedente. Più in generale, gli obblighi possono essere riassunti nella fase antecedente e successiva al rilascio dell’autorizzazione.
 

Fase antecedente al rilascio dell’autorizzazione

Dalla comunicazione dell’intenzione di identificare una sostanza come SVHC fino all’inclusione della sostanza in Allegato XIV possono passare anche anni, quindi gli Utilizzatori a Valle hanno molto tempo per potersi adeguare alle future prescrizioni derivanti dall’impiego di sostanze in autorizzazione. Va sottolineato come l’inserimento di una sostanza in Candidate List non significa necessariamente che un giorno rientrerà anche in All. XIV.
Detto ciò, visto che la normativa garantisce tempi adeguati di azione, è fondamentale che i DU sappiano cogliere tale possibilità mantenendo monitorato lo stato di avanzamento del processo relativo alla propria sostanza. Quindi, in generale, è opportuno che i DU:

  • Abbiano un inventario dei propri prodotti
  • Si tengano aggiornati in merito alle normative applicabili alle proprie sostanze
  • Tengano monitorato il registro delle intenzioni in relazione alla proposta di nuove sostanze SVHC
  • Mantengano monitorate tutte le fasi che potenzialmente porteranno all’inserimento della sostanza in Allegato XIV (elenco aggiornato circa una volta all’anno)


Una volta verificato che la propria sostanza potrebbe rientrare in regime di autorizzazione, è consigliabile procedere come segue:
 

  • Verificare la possibilità di sostituire la propria sostanza
  • Verificare che il proprio fornitore procederà con la richiesta di autorizzazione per la sostanza e per l’uso fatto dal DU (in caso contrario dovrà valutare la necessità di procedere con una propria richiesta di autorizzazione). In caso di utilizzo di sostanze in autorizzazione da parte di formulatori, è consigliabile da un punto di vista commerciale, verificare anche gli usi effettuati a valle (al fine di poter garantire la continuità della fornitura anche a valle del rilascio dell’autorizzazione). Si consiglia di contattare il fornitore con largo anticipo rispetto alla c.d. “latest application date”
  • Se non già comunicato contestualmente alla registrazione della sostanza, procedere con la comunicazione dell’uso effettuato della sostanza. La comunicazione dovrà contenere:
    • Descrizione generale dell’uso
    • Descrittori d’uso applicabili
    • Condizioni operative (OC) e misure di gestione del rischio (RMM) caratterizzanti il proprio uso
       
Fase successiva al rilascio dell’autorizzazione

Una volta rilasciata l’autorizzazione al proprio fornitore (o ad un attore a monte della catena di approvvigionamento), quest’ultimo darà comunicazione all’utilizzatore a valle mediante:
 

  • Aggiornamento della scheda di sicurezza (rif. Art. 31 Reg. REACH) o della Scheda Informativa (rif. Art. 32 Reg. REACH) inserendo il numero di autorizzazione (anche in caso di autorizzazione rifiutata, l’informazione deve essere inserita in SdS/SI)
  • Aggiornamento dell’etichetta inserendo il numero di autorizzazione.

​Il numero di autorizzazione è strutturato come segue: REACH/xx/xx/x.

Gli obblighi principali dei DU che impiegano sostanze autorizzate sono quindi riassumibili in:

  1. Confrontare i propri usi con quelli autorizzati
  2. Notificare i propri usi ad ECHA
  3. Comunicare a valle le informazioni pertinenti

Segue un breve approfondimento sugli obblighi elencati.
 

1.Confrontare i propri usi con quelli autorizzati

Il fornitore è tenuto ad inviare al cliente utilizzatore tutte le informazioni sufficienti per verificare se l’uso della sostanza autorizzata è compatibile con quanto in realtà effettuato da DU. Nel caso fosse obbligatoria una scheda di sicurezza, il fornitore comunica tali informazioni mediante uno scenario espositivo. Tali informazioni sono disponibili anche sul sito ECHA

La verifica degli usi autorizzati si effettua con le stesse modalità previste per la verifica della conformità degli scenari espositivi, quindi in breve:

  • Verifica del titolo dello scenario
  • Verifica dei descrittori d’uso comunicati (es. LCS, SU, PROC, ERC, ecc.)
  • Verifica delle condizioni operative (OC) e misure di gestione del rischio (RMM) per ogni scenario contributivo comunicato ed applicabile alla realtà aziendale.

Nel caso vi sia conformità con gli usi previsti in autorizzazione è consigliabile realizzare un documento interno a supporto da rendere disponibile in caso di visite da parte dell’ente di controllo.
 

2.Notificare i propri usi ad ECHA

Entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza autorizzata, l’Utilizzatore a Valle che fa affidamento su una autorizzazione concessa al proprio fornitore deve dare notifica dell’utilizzo all’Agenzia Europea della Chimica (ECHA), come previsto dall’Art. 66 par. 1 del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH).
Le informazioni da notificare sono almeno:

  • L’identità dell’azienda (identità del DU)
  • Il numero di autorizzazione
  • Informazioni sui contatti aziendali


Possono essere fornite anche informazioni in merito a:

  • Volume utilizzato
  • Numero dei lavoratori esposti
  • Breve descrizione dell’uso
  • Eventuale coinvolgimento in attività di sostituzione


Si ricorda che la notifica non è necessaria nei seguenti casi:

  • Se il DU ha ricevuto una autorizzazione dalla Commissione Europea basata sul proprio uso specifico (quindi a seguito della richiesta di una autorizzazione)
  • Se l’Azienda è un distributore che si limita ad immagazzinare e a rivendere il prodotto contenente la sostanza in autorizzazione. In ogni caso il distributore deve inoltrare la scheda di sicurezza ai propri clienti che dovranno notificare il loro uso
  • Se l’Azienda usa la sostanza per un uso che non richiede autorizzazione (rif. usi esclusi dall’autorizzazione), ad esempio come intermedio.
     
3.Comunicare a valle le informazioni pertinenti

Se il DU si occupa di formulazione di miscele è tenuto a trasmettere al cliente il numero di autorizzazione e ogni altra informazione relativa alle condizioni previste dall’autorizzazione che possano essere utili per il cliente. Il numero di autorizzazione deve essere incluso anche sull'etichetta (Art. 65 del Reg. REACH) e nel punto 2 della scheda di dati di sicurezza, quando richiesta.
Dato che la sostanza in Autorizzazione è sicuramente anche inclusa in Candidate List, in caso di produzione di articoli, vige l’obbligo di comunicazione previsto dall’Art. 33 del Reg. REACH di invio ai clienti delle informazioni sulla sostanza autorizzata qualora sia contenuta nell'articolo in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p), nonché, ove applicabile, l’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 7, par. 2 del Reg. REACH (fabbricazione o importazione di articoli contenenti sostanze di Candidate List >0,1% e in misura complessivamente >1 t/anno).

 

#Parte3

 NOTIFICHE DU PER USI AUTORIZZATI, PUBLICATE STATISTICHE E INFORMAZIONI NOTIFICATE

Come anticipato nell’introduzione, sul sito dell’Agenzia Europea della Chimica sono disponibili le statistiche relative alle notifiche effettuate ai sensi dell’Art. 66 del Reg. REACH dagli Utilizzatori a Valle di sostanze soggette ad Autorizzazione (elencate in All. XIV del Reg. REACH). Sullo stesso sito sono inoltre presentate le informazioni non confidenziali comunicate appunto contestualmente alle notifiche di cui sopra.
 

Statistiche sulle notifiche

Si presenta di seguito il grafico relativo al numero di notifiche presentate per le sostanze per le quali è già stata rilasciata l’autorizzazione:

asdasd
 

Come si può notare dal grafico, le sostanze autorizzate caratterizzate da maggior numero di notifiche (e quindi di usi) sono il Giallo Piombo Solfocromato e il Rosso Piombo Cromato Molibdato solfato. Considerando che il grafico viene aggiornato ogni 3 mesi dall’ECHA, rimaniamo in attesa di vedere in statistica anche i prossimi usi autorizzati relativi agli ossidi di Cromo impiegati per il trattamento superficiale dei metalli.


Registro delle notifiche

Come anticipato, la novità introdotta da ECHA in merito alle notifiche DU per usi autorizzati non riguarda solamente le statistiche trimestrali ma sono già oggi pubblicate diverse informazioni comunicate dai notificanti.
Tali informazioni sono raccolte in un registro previsto dall’Art. 66, par. 2 del Reg. REACH disponibile qui.

Nel medesimo registro sono elencate le società che hanno richiesto l’autorizzazione oltre a quelle che hanno notificato l’uso della sostanza autorizzata. In questo modo nel registro sono elencate tutte le società che utilizzano tali sostanze.
L'obiettivo principale del sistema di notifica è quello di rendere più facile per le autorità garantire che solo gli usi autorizzati di sostanze estremamente problematiche (SVHC) continuino dopo la loro sunset date.

Nel registro delle notifiche sono riportate le seguenti informazioni:

 Informazioni sempre rese pubbliche

  • Nome della sostanza
  • Stato membro in cui si effettua l’utilizzo
  • Stato della notifica (attiva-inattiva), se inattiva sono fornite le motivazioni (es. sostanza sostituita, uso cessato)
  • Fascia di tonnellaggio

 Informazioni rese pubbliche se non comunicato un claim giustificato di confidenzialità

  • Nome dell’Azienda
  • Indirizzo del sito di utilizzo
  • Nome dell’uso notificato
  • Breve descrizione aggiuntiva dell’uso
  • Informazioni sulle attività di sostituzione della sostanza

 Informazioni non pubblicate

  • Nome del fornitore della sostanza autorizzata
  • Informazioni personali (es. indirizzo mail, telefono, ecc)
  • Numero preciso degli esposti alla sostanza
  • Allegati alla notifica


Oltre alle informazioni sopra riportate, in ogni registro realizzato per sostanza autorizzata, sono riportate inoltre alcune informazioni sulle aziende autorizzate alla fabbricazione delle sostanze in All. XIV del Reg. REACH. Relativamente ai detentori dell’autorizzazione sono fornite le seguenti informazioni:

  • Data della decisione di autorizzazione
  • Nome dell’azienda autorizzata
  • Stato e Indirizzo dell’azienda autorizzata
  • Uso autorizzato
  • Numero di autorizzazione
  • Stato dell’autorizzazione
  • Scadenza del periodo di revisione

Il registro dei notificanti si presenta come segue:

lista echa

Nello stesso registro sono riportate le informazioni sui detentori dell’autorizzazione:
 

lista echa 2

OBBLIGHI DI NOTIFICA DIVERSI DA QUELLA PER USO DI SOSTANZE IN AUTORIZZAZIONE

Come anticipato in Introduzione, oltre all’obbligo di notifica per uso di sostanze in regime di autorizzazione, il Reg. REACH prevede la comunicazione ad ECHA da parte dei DU anche per altre due eventualità:

  1. In caso di predisposizione di un CSR-DU
  2. In caso di classificazione diversa di una sostanza rispetto al fornitore

Segue un breve approfondimento in merito.
 

In caso di predisposizione di un CSR-DU

Secondo quanto previsto dall’Art. 37, par. 4 del Reg. REACH, un Utilizzatore a valle è tenuto a predisporre una CSR-DU qualora, contestualmente alla verifica del rispetto delle condizioni d’uso imposte dagli scenari di esposizione delle materie prime, si riscontri che il proprio uso:

  • non è contemplato o si discosta dalle condizioni trasmesse mediante uno scenario d'esposizione;
  • ricade fra gli usi sconsigliati dal fornitore (se si sceglie di continuare l'uso della sostanza, in modo da poter dimostrare che l'uso è sicuro).

Si ricorda che il medesimo paragrafo dell’Art. 37 definisce anche le situazioni in cui un Utilizzatore a Valle è esentato dalla predisposizione di un CSR-DU, in particolare il paragrafo 4 recit

L'utilizzatore a valle non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica nei seguenti casi:

  1. se non è prescritto che sia trasmessa, unitamente alla sostanza o alla miscela, una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31;
  2. se il suo fornitore non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14;
  3. se l'utilizzatore a valle usa la sostanza o la miscela in quantitativi totali inferiori a 1 tonnellata all'anno;
  4. se l'utilizzatore a valle attua o raccomanda uno scenario d'esposizione che include quanto meno le condizioni descritte nello scenario d'esposizione che gli è stato comunicato nella scheda di dati di sicurezza;
  5. se la sostanza è presente in una miscela in concentrazioni inferiori ai valori definiti nell'articolo 14, paragrafo 2;
  6. se l'utilizzatore a valle utilizza la sostanza per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, a condizione che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano adeguatamente controllati conformemente alle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente.


L’Art.38 par.1 del Reg. REACH prevede che debba essere effettuata una comunicazione ad ECHA da parte dell’Utilizzatore a Valle nei seguenti casi:

  1. il DU debba predisporre una CSR-DU (rif. Art. 37 par.4 REACH)
  2. il DU si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettere c) o f). Quindi in caso di impiego della sostanza in quantitativi inferiori ad 1 ton/anno o impieghi della sostanza per PPORD a condizione che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano adeguatamente controllati conformemente alle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente. La notifica non deve essere effettuata se l’impiego per PPORD avviene per meno di 1 ton/anno (rif Art. 38 par. 5 Reg. REACH).

Si specifica che se il DU deve predisporre una CSR, non deve comunicare all'ECHA un uso particolare (vale a dire un uso non contemplato) con quantitativi inferiori a 1 tonnellata all'anno. Questa esenzione si applica solamente se il quantitativo totale di sostanza impiegata per l'uso in questione (compresi gli usi contemplati da una CSA) è pari o superiore a 1 tonnellata all'anno.

Lo schema seguente, presentato nella guida per gli utilizzatori a valle, chiarisce l’ultimo concetto espresso:

tabella range
 

In caso di classificazione diversa di una sostanza rispetto al fornitore

L’Art. 38 par. 4 del Reg. REACH prevede che l’Utilizzatore a Valle notifichi ad ECHA se la propria classificazione di una sostanza differisce rispetto a quella del proprio fornitore.

Quindi, se l'utilizzatore a valle classifica la propria sostanza e tale classificazione differisce da quella di tutti i suoi fornitori (come trasmessa nel punto 2 della scheda di dati di sicurezza relativa a una sostanza in quanto tale o nel punto 3 per la sostanza in quanto componente di una miscela), questi è tenuto a comunicare la propria classificazione all'ECHA. Queste informazioni vengono aggiunte alle informazioni di classificazione ed etichettatura relative alla sostanza in questione nella banca dati dell'ECHA.

La Q&A ID0484 chiarisce che la notifica non è necessaria qualora la classificazione del DU coincida con quella di almeno un fornitore. Come previsto dall’Art.38 par. 5 la notifica non è necessaria qualora l’uso della sostanza/miscela sia inferiore ad 1 ton/anno.

Si fa presente che la notifica si applica per classificazioni differenti di sostanze registrate e non registrate.
 

BIBLIOGRAFIA

ECHA SVHC clicca qui

Guida alla stesura delle domande d’autorizzazione, Versione 1 Gennaio 2011 clicca qui

Orientamenti per gli utilizzatori a valle Versione 2.0 Dicembre 2013 clicca qui

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