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Trasporto merci pericolose

Entra in vigore il nuovo Codice IMDG (ed. 38-16)

Dal 1 gennaio di quest’anno è entrata in vigore l’edizione 38-16 del Codice IMDG, che ci accompagnerà fino al 31/12/2019. L’applicabilità della nuova edizione è stata ufficializzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con la Circolare n. 32/2017. La circolare è completa di un allegato, contenente una scheda sinottica che riassume le principali modifiche introdotte dall’ultima edizione.

Trattasi, per molte delle modifiche, di un allineamento con quanto già introdotto l’anno scorso dall’ADR 2017. 

Suddivideremo questo articolo in due puntate, dove in questa prima riassumeremo le principali novità di classificazione. Nel secondo appuntamento, invece, tratteremo tutte le modifiche inerenti la gestione delle merci, dall’etichettatura alle disposizioni per il caricamento.

Prima puntata

Classificazione

Gli aggiornamenti maggiormente degni di nota sono:

  • indicazione delle modalità di classificazione, da parte dell’Autorità Competente, degli esplosivi (classe 1), con particolare riferimento alla documentazione di classificazione (cap. 2.1.3.6);
  • introduzione nella classe 4.1 delle materie che polimerizzano e conseguente introduzione dei seguenti numeri ONU:
    • UN 3531 MATERIA SOLIDA CHE POLIMERIZZA, STABILIZZATA, N.A.S;
    • UN 3532 MATERIA LIQUIDA CHE POLIMERIZZA, STABILIZZATA, N.A.S.;
    • UN 3533 MATERIA SOLIDA CHE POLIMERIZZA, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA, N.A.S.;
    • UN 3534 MATERIA LIQUIDA CHE POLIMERIZZA, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA, N.A.S.
  • introduzione per le classi 2 (gas), 3 (liquidi infiammabili), 6.1 (materie tossiche) ed 8 (materie corrosive) di apposite sezioni relative alle materie non ammesse al trasporto (materie chimicamente instabili);
  • aggiornamento dei criteri per la classificazione dei liquidi viscosi (cap. 2.3.2.2);
  • introduzione nella classe 4.1 della rubrica UN  3527 KIT DI RESINA POLIESTERE, componente di base solido;
  • introduzione in classe 9 delle rubriche 3530 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA o 3530 MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA;
  • introduzione di nuove rubriche relative ai motori:
    • UN 3528 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE o MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE o MACCHINARIO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE (classe 3);
    • UN 3529 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE o MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE o MACCHINARIO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE (classe 2.1);
    • UN 3530 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA (classe 9)

Marine Pollutants

In tabella A è stato aggiunto il rischio sussidiario di inquinante marino (P) alle seguenti sostanze:

  • UN 1208 Esani;
  • UN 1218 Isoprene stabilizzato;
  • UN 1791 Ipoclorito in soluzione;
  • UN 2057 Tripropilene;
  • UN 2294 N- Metilanilina;
  • UN 2296 Metilcicloesano,

Le sostanze citate sono quindi a tutti gli effetti riconosciuti come inquinanti marini dall’IMDG.

Disposizioni speciali

Per quanto concerne le disposizioni speciali, sono state introdotte le SP dalla 378 alla 386 e dalla 971 alla 972. Evidenziamo in particolare:

  • modifica della SP 363 relativa ai motori (UN 3528, 3529 e 3530);
  • introduzione SP 379 per l’ammoniaca anidra (UN 1005) adsorbita o assorbita in un solido contenuto in sistemi di generazione di ammoniaca o in recipienti destinati ad equipaggiare questi sistemi;
  • introduzione della SP 382 relativa ai polimeri in granuli;
  • introduzione della SP 385 relativa ai veicoli, che specifica il campo di applicazione della rubrica UN 3166 e stabilisce allo stesso tempo che i veicoli alimentati da batterie ad elettrolita liquido/al sodio/al litio trasportati con queste batterie installate, devono essere classificati sotto la rubrica ONU 3171 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA.
  • introduzione della SP 386 relativa alle materie stabilizzate;
  • modifica delle SP 961 e 962 relativi ai veicoli;
  • introduzione delle disposizioni speciali 971 e 972 relative ai veicoli e ai motori alimentati da batterie.

 

Continuiamo ora illustrando le principali novità in materia di gestione delle merci pericolose secondo 38esimo aggiornamento del Codice IMDG (Ed. 38-16)

*****

Seconda puntata

Etichettatura e marcatura

È stato specificato che eventuali diciture richieste in qualità di marchi aggiuntivi dalle disposizioni speciali devono avere dimensione minima di 12 mm, salvo indicato altrimenti.

Per le pile al litio, anche l’IMDG ha introdotto il nuovo marchio per le pile trasportate secondo la SP 188 e il modello di etichetta 9A, di seguito riportati nel medesimo ordine:

2018.01.08_Linkedin_Entra in vigore il nuovo codice IMDG (ed.38-16) 3-01

Tali etichette/marchi sono obbligatori a partire dal 01/01/2019: fino al 31/12/2018 possono essere infatti applicate le disposizioni precedentemente in vigore.

Per quanto riguarda le bombole, è stato inoltre specificato che le etichette di dimensioni ridotte possono essere apposte sulla parte cilindrica, nel caso in cui l’ogiva sia troppo piccola (cap. 5.2.2.2.1.2).

Placcatura/Marcatura

Sono state introdotte le seguenti disposizioni:

  • per cisterne multicomparto i cui compartimenti devono portare le stesse placche, queste placche devono essere apposte una sola volta su ogni lato dell’unità di trasporto (cap. 5.3.1.1.4.1);
  • per le cisterne mobili con una capacità ≤ 3000 L, il numero ONU può essere esposto, in caratteri di non meno di 25 mm di altezza, su un pannello arancione di dimensioni opportunamente ridotte fissato sulla superficie esterna della cisterna (cap. 5.3.2.1.2 p.to 2);
  • i metodi di marcatura con i segnali di attenzione per le unità sotto fumigazione e refrigerate/condizionate devono garantire che le informazioni siano ancora identificabili sulle unità di trasporto dopo un’immersione di almeno tre mesi in mare. Inoltre, nel considerare adeguati metodi di marcatura, si deve tenere conto della facilità con la quale il marchio può essere apposto sulla parete dell’unità di trasporto merci (capp. 5.5.2.3.2 e 5.5.3.6.2).

Imballaggio

Le modifiche principali riguardano la revisione di alcune istruzioni di imballaggio già esistenti e l’aggiunta di alcune nuove:

  • revisione della P200 relativa ai gas;
  • introduzione della P005, da applicare ai numeri ONU dei motori (UN 3528, UN 3529, UN 3530).
  • introduzione della P412, da applicare ai kit di resina poliestere a base solida;
  • introduzione della P910, specifica per i prototipi o i lotti di produzione di massimo 100 pile/batterie al litio (inizialmente contenute nella SP 310).
  • batterie oppure siano prototipi di pre-produzione;
  • introduzione dell’istruzione LP200 per gli aerosol (UN 1950);
  • attribuzione a diverse rubriche della disposizione B21, che impone: “per le materie solide in IBC diversi da quelli di metallo o di plastica rigida, gli IBC devono essere trasportati in unità di trasporto merci chiuse o in contenitori/veicoli che hanno lati rigidi o recinzioni almeno all’altezza degli IBC”.

È stato inoltre parzialmente modificato il cap. 6.2.2 relativo alle disposizioni applicabili ai recipienti a pressione “UN”.

Trasporto in cisterna

Per alcune rubriche è stato ridotto il grado di riempimento massimo per trasporto in cisterna, a seguito dell’attribuzione della SP TP2. Tra queste citiamo ad es.:

  • UN 1206 Eptani;
  • UN 1208 Esani;
  • UN 1262 Ottani;
  • UN 1920 Nonani;
  • UN 2241 Cicloeptano;
  • UN 2256 Metilcicloesano;
  • UN 2672 Ammoniaca in soluzione.

Segregazione

È stata aggiunta la tabella 7.2.6.3.3 contenenti le materie organometalliche tra loro compatibili e per le quali non vi è quindi obbligo di segregazione.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo codice di stivaggio SW29 per il numero ONU 3528, il quale prescrive di stivare in categoria A i motori o i macchinari contenenti combustibile con un f.p. ≥ 23°C.

Si segnala inoltre un’importante modifica alla tabella 7.6.3.5.2, relativa alla segregazione tra materiali alla rinfusa aventi pericoli chimici e merci pericolose imballate.

In particolare, nella riga relativa alle merci alla rinfusa di classe 4.1 la condizione “lontano da” viene sostituita dalla più severa “separato da”, nel caso di sistemazione a bordo con merci imballate di classe 2.1 (gas infiammabili).

Caricamento di unità di trasporto merci

È stato introdotto l’obbligo di caricare le unità di trasporto merci in modo che il carico sia uniformemente distribuito conformemente al Codice CTU (CTU Code) (cap. 7.3.3.14). Tale documento (la cui definizione è stata introdotta al cap. 1.2.1) è il “Codice di buone pratiche per il caricamento delle unità di trasporto merci dell’IMO/ILO/UNECE”, approvato nel corso del MSC 93 e pubblicato con MSC.1/Circ.1497 del 16/12/2014. 

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