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4) La valutazione del rischio chimico … la dura analisi della realtà!!!

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi (Marcel Proust). Questa frase calza molto bene con questo nostro percorso verso la "conoscenza" del rischio chimico in azienda. Infatti, quando abbiamo cominciato il nostro "viaggio nella valutazione del rischio chimico" eravamo fortemente focalizzati nel capire il nostro punto di arrivo, ma è estremamente importante conoscere quello da cui partiamo.

In questo quarto articolo articolo andremo a mettere a nudo il mondo delle valutazioni del rischio chimico, riflettendo attentamente su tutte quelle che sono ad oggi le maggiori criticità che si riscontrano nei documenti di valutazione dei rischi specifici gli agenti chimici e cancerogeni mutageni. Il tutto è la raccolta di anni di esperienza nel settore, di valutazione di documenti redatti dalle aziende e dai professionisti, di riflessioni scaturite da verifiche ispettive e dialoghi con gli organi ispettivi stessi.

 

1. L’aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici (o cancerogeni/mutageni)

Il rischio chimico è uno dei più variabili e mutabili nel tempo, soprattutto viste le modifiche introdotte dal Regolamento CLP e i costanti aggiornamenti di informazioni prodotti dall’applicazione del Regolamento REACH per le sostanze chimiche. Inoltre il D.Lgs. 81/08 e smi prevede che la valutazione dev'essere svolta preventivamente all’uso degli agenti chimici, e quindi non a posteriori. Ad oggi il panorama è alquanto desolante, con una media di aggiornamento della valutazione che segue quella del DVR generale nel migliore dei casi - ossia ogni 4 anni - con risultati disastrosi nell’effettiva gestione del rischio chimico in azienda. Anche per questo motivo nasce l’idea del nostro progetto di “rischio chimico continuativo”.

 

2. La mancanza di informazioni corrette ed aggiornate

Dalle nostre statistiche interne, che hanno trovato accordo con quelle pubblicate dall’ECHA stessa, circa il 30 % delle classificazioni di pericolo (per la miscela o le sostanze contenute) riportate in scheda di sicurezza non sono corrette (errate o non aggiornate). Inoltre più del 60% dei limiti di esposizione professionale è mancante nelle SDS in quanto redatte in modo veloce ed approssimativo mediante l’utilizzo di software e non aggiornate periodicamente.

Ne consegue che risulta alquanto difficile pensare di considerare corretta la valutazione finale del rischio quando si parte in svantaggio di almeno 1/3 delle informazioni non corrette come base di partenza. E ricordiamo che questa responsabilità è del Datore di Lavoro e non del fornitore della SDS (che risponderà ai sensi del Regolamento REACH).

 

3. Il REACH e il CLP “questi conosciuti”
Se parliamo degli scenari espositivi abbiamo rilevato in un nostro report che solamente il 5% delle aziende ha effettuato correttamente la valutazione di conformità rispetto agli scenari espositivi. Gli scenari, questi sconosciuti!!! (Tommaso pensiero).

Trattandosi di una parte integrante degli adempimenti previsti dal Regolamento REACH, gli scenari sono il punto focale e l’esempio più lampante di come il Regolamento REACH sia uno strumento focalizzato alla salute e sicurezza dei lavoratori (e alla tutela dell’ambiente). A nostro avviso possono essere visti come una sorta di “permesso di lavoro” per l’utilizzo delle sostanze chimiche e quindi sono una parte integrante fondamentale della valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno (argomento che sarà trattato in maniera specifica in una delle prossime puntate).

Lo stesso vale per gli altri ambiti come autorizzazione, restrizione, e valutazione delle condizioni strettamente controllate (SCC) per gli intermedi.

 

4. Il rischio cancerogeno/mutageno .. noi non ce l’abbiamo!

Il panorama diventa ancora più desolante quando andiamo a parlare di agenti cancerogeni e mutageni per i quali, stando sempre al nostro report, emerge che quasi la metà delle aziende intervistate non ha valutato tale rischio (seppur presente). Questo per tre motivi principali: molte delle classificazioni sono di recente introduzione (vedasi punto 2); in molti casi non sono sostanze acquistate ma prodotte dai propri processi produttivi (es. saldatura, stampaggio materie plastica, lavorazione materiali come il marmo, ..); quando le sostanze sono presenti in miscela o in percentuali molto basse si considerano irrilevanti senza considerare altri fattori come la quantità presente o le modalità d’uso che possono far diventare il rischio particolarmente rilevante (es. cromo VI nei cementi).

inoltre, nei casi in cui tale rischio è stato valutato si trovano spesso delle stime con modelli di prevalutazione del rischio (il cui uso sarebbe interdetto agli agenti cancerogeni/mutageni) e nella maggior parte dei casi senza una valutazione dell’esposizione reale con misurazioni ambientali e personali svolte secondo la norma UNI EN 689:2019. Il lavoro da fare in questo campo è davvero enorme.

 

5. Il rischio chimico per la sicurezza .. una chimera

Purtroppo è solo una piccolissima percentuale quella delle aziende che ha effettuato la valutazione del rischio chimico per la sicurezza, mentre la stragrande maggioranza non ha idea di che cosa sia. Infatti, se analizzassimo le valutazioni sul rischio per la salute possiamo tranquillamente affermare che qualcosa si trova sempre nei documenti di valutazione (anche se non sempre di pregiata fattura) metre, per quanto riguarda la sicurezza, risulta difficile trovare anche solo un capitolo dedicato. Questa valutazione risulta troppo trascurata perché necessità di competenze trasversali che vanno dalla tossicologia all’ingegneria, oltre ad un buon grado di esperienza.

 

6. La professionalità del valutatore

a) L’uso dei modelli

Stando alle stime che abbiamo studiato nella creazione di un nostro report, solo il 16% delle aziende ha effettuato la valutazione usando correttamente i modelli dedicati (MoVaRisCh nella maggior parte dei casi). È infatti estremamente difficile trovare una valutazione del rischio svolta correttamente mediante l'uso di un algoritmo. Il tranello in questo case risiede nella possibilità di utilizzare in malomodo l'algoritmo, sarà raggiungendo un'errata e non veritiera soglia di rischio irrilevante.

b) La qualifica di rischio irrilevante per la salute

Come anticipato nel precedente punto, poiché moltissime aziende hanno qualificato in modo sbagliato il rischio attribuendogli la qualifica di “irrilevante”, possiamo affermare (Tommaso pensiero) che probabilmente a causa dell'enorme difficoltà nella corretta gestione del rischio ci si focalizza troppo sull'ottenimento di un risultato irrilevante piuttosto che in una idonea (e potenzialmente difficoltosa) gestione del rischio per renderlo residualmente accettabile.

c) È più raro un igienista industriale di un tartufo bianco di Alba

Possiamo affermare che sono veramente poche le aziende che hanno saputo svolgere delle indagini ambientali aderenti alla nuova Norma UNI EN 689:2019. Chiaro, è sacrosanto essere in difficolta nell’applicazione di tale standard tecnico poiché molto complesso ed economicamente spesso insostenibile (soprattutto nell’ultima versione aggiornata), ma questo non deve essere causa ostativa per provare ad avvicinarvisi. Tale norma può essere applicata ragionevolmente almeno in alcune sue parti, come ad esempio le metodologie di confronto con il valore limite e può essere studiato un percorso per avvicinarsi con il tempo e gli anni ad un livello di conformità quantomeno accettabile.

d) Last but not least: avere coerenza logica nelle valutazioni che vengono effettuate

La parte più critica del lavoro del valutatore consiste nella scelta delle misure di gestione del rischio, da quelle preventive a quelle di protezione collettiva ed individuale, che dovrebbe essere frutto della valutazione svolta. Ad esempio i DPI dovrebbero essere scelti in funzione delle sostanze utilizzate e dei risultati dei campionamenti, mentre troppo spesso sono assegnati senza conoscere il rischio delle sostanze effettivamente utilizzate dal gruppo omogeneo. Anche se la precauzione non è mai troppa, bisoga essere coerenti ed evitare situazioni illogiche ove vengono assegnati dei DPI a mansioni per le quali è stato definito un rischio per la salute irrilevante (purtroppo, in alcune valutazioni che abbiamo analizzato, abbiamo trovato questo genere di assegnazione).


In questo capitolo il nostro obiettivo è quello di essere molto (forse troppo) critici e pignoli nel lavoro di valutatore del rischio. Una volta toccati questi delicati punti, andremo nelle prossime puntate a gettare le basi per costruire una valutazione "migliore", per raggiungere quello che tutti noi vogliamo: un posto di lavoro più sicuro. Infatti, dalle prossime puntate inizieremo ad esplodere i concetti introdotti in questi primi 4 articoli della rubrica, focalizzando via via l’attenzione su alcuni argomenti che riteniamo essere i meno conosciuti e trattati della tematica in oggetto, o di rilevanza emergente (ma, come intuibile, molto importanti ai fini della valutazione).

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