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L'importatore deve sempre essere considerato la stessa entità legale del consegnatario indicato nel documento amministrativo unico (DAU) utilizzato dalle autorità doganali? Questo implica che il consegnatario sia responsabile della registrazione?

No. L'art. 3(11) del Reg. REACH stabilisce che l'importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nella UE responsabile dell'importazione, ossia dell'introduzione fisica (delle merci) nei confini doganali del territorio comunitario (REACH art.3(10)). La responsabilità dell'importazione dipende da vari fattori, fra cui chi ordina, chi paga, chi effettua le operazioni di sdoganamento; tuttavia tutti questi fattori potrebbero non essere decisivi di per sé, così come viene riportato nella sezione 2.1.2.4 “Chi è responsabile della registrazione in caso di importazione?” della Guida alla registrazione.

In molti casi l'ultimo attore che riceve la merce (il destinatario) potrà essere anche l'entità legale che è responsabile dell'importazione. Tuttavia non è sempre questo il caso. Se ad es. l'impresa A (stabilita in uno dei paesi del SEE) ordina la merce dall'impresa B (stabilita in un altro paese del SEE) che agisce da distributore, l'impresa A potrebbe non essere a conoscenza dell'origine della merce che sta ordinando. Infatti, l'impresa B può scegliere, a sua volta, di ordinare la merce sia da un fabbricante stabilito nella UE che da un fabbricante stabilito fuori UE. Qualora l'impresa B decida di acquistare da un fabbricante extra-UE (impresa C) la merce potrebbe essere consegnata direttamente dall'impresa C all'impresa A al fine di risparmiare i costi di spedizione. In questo caso l'impresa A risulterà essere il destinatario della merce nel Documento Amministrativo Unico (DAU) e le operazioni doganali avranno luogo nello Stato Membro dove è stabilita l'impresa A. Il pagamento della merce è comunque effettuato tra l'impresa A e l'impresa B. Inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che in questo esempio l'impresa B non deve essere intesa come un'agenzia di vendita come indicato nella sezione 2.1.2.4 della Guida alla registrazione. Questo perchè l'”agenzia di vendita” non sceglie il fabbricante da cui ordinare la merce. 

Dal momento che è l'impresa B che ha deciso dove acquistare la merce che deve fornire all'impresa A, sarà l'impresa B ad essere l'entità legale responsabile dell'introduzione fisica della merce nel territorio comunitario, mentre l'impresa A si configurerà in ambito REACH come utilizzatore a valle. Gli obblighi di registrazione di conseguenza dovranno essere assolti dall'impresa B. L'impresa A, dall'altra parte, dovrà comunque fornire una prova documentale alle autorità responsabili della vigilanza del suo status di utilizzatore a valle, ad es. dimostrando che l'ordine è stato effettuato con l'impresa B.

Inoltre, si dovrebbe notare che nell'interpretazione del termine “importatore” in conformità a quanto previsto dal Reg. REACH non sempre è possibile trovare una corrispondenza con quanto disposto dal Codice della Comunità Doganale (Regolamento (CEE) n. 2913/92) o negli INCOTERMS.

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