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Le sostanze modificate derivanti dalle sostanze presenti nell’Allegato IV sono anch’esse esentate dalla registrazione?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2(7)(a) del Reg. REACH, le sostanze elencate nell’All. IV sono esentate dalla registrazione. Anche le sostanze modificate derivanti dalle sostanze elencate nell’All. IV sono esentate dalla registrazione a condizione che queste siano ancora coperte dalla stessa voce EINECS. Se l’eventuale modifica di una sostanza è coperta dalla stessa voce EINECS cui appartiene la sostanza non modificata, si dovrà valutare caso per caso. Ad es., per gli oli estratti da piante come l’olio di soia (EINECS n. 232-274-4; CAS n.8001-22-7) i derivati modificati fisicamente saranno esplicitamente coperti nella voce EINECS. Rispetto a ciò, la modifica chimica (ad es. l’idrogenazione) non è citata e per questo è considerata non coperta. Per ulteriori informazioni far riferimento all’Articolo 3(40) del REACH e alla sezione 2.2.3.3 della Guida alla registrazione.

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