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Sicurezza prodotto

Alcune esenzioni alla ELV sono state modificate

Si andrà a modificare alcune delle esenzioni riportate nell'Allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicolo fuori uso

Sono state pubblicate due nuove Direttive Delegate della Commissione Europea apportanti modifiche ad alcune esenzioni previste dall’Allegato II della Direttiva 2000/53/CE (ELV) relativa ai veicoli fuori uso.

In particolare, la direttiva delegata (UE) 2020/362 aggiorna la voce di esenzione n. 14 del citato allegato per il cromo esavalente, in modo che essa si allinei alle simili esenzioni previste dalla Direttiva RoHS II per la stessa sostanza. Il nuovo testo normativo sottolinea che al momento sono disponibili alternative al Cr (VI), ma esse non possono essere ancora ritenute applicabili, pertanto l’esenzione appare giustificata.

Alcune voci dell’esenzione n. 8, riguardanti il piombo, sono invece modificate dalla Direttiva Delegata (UE) 2020/363 poiché per alcune applicazioni sono oramai disponibili alternative all’uso della sostanza.

Le varie voci di esenzione, così come riviste dalle nuove direttive, si presentano come segue:

Materiali e componenti Ambito di aplicazione e data di scadenza dell'esenzione Da etichettare o rendere identificabili in base all'articilo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento:
i) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;
ii) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;
iii) progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico.
Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli

Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli
«8. e) Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024
«8. f) b) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli
«8. g) i) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» Veicoli omologati prima del 1 ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli
8. g) ii) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi:
i) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori;
ii) una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore;
iii) package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori.
Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024.

Valida per veicoli omologati prima del 1 ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli.
«8. k) Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La presente esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio  Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli

Gli Stati Membri sono chiamati entro il 5 aprile 2020 ad adottare i pertinenti provvedimenti per dare efficacia alle disposizioni di tali direttive.

Raccomandiamo pertanto alle aziende interessate di verificare attentamente l’applicabilità delle esenzioni alla luce degli aggiornamenti sopra illustrati.

Fonti:

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