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Sicurezza prodotto

Attuazione nazionale degli obblighi di diligenza per l’approvvigionamento responsabile di minerali di conflitto

Un nuovo decreto chiarisce per l’Italia le competenze relativamente ai controlli e le sanzioni applicabili in caso di infrazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 febbraio 2021 il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, attuazione della delega al Governo per l’adeguamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821. Con questo regolamento, divenuto pienamente applicabile dal 1° gennaio 2021, l’Unione Europea ha stabilito che gli importatori di stagno, tantalio, tungsteno (e loro minerali) ed oro debbano applicare il dovere di diligenza per garantire un approvvigionamento responsabile, con riferimento alle violazioni dei diritti umani che purtroppo spesso caratterizzano le prime fasi della filiera di questi minerali, denominati appunto “minerali di conflitto”.

Il nuovo decreto identifica come Autorità Competente nazionale il Ministero dello Sviluppo Economico, che avrà il compito primario di supportare le aziende nell’applicazione dei requisiti di legge, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e accompagnamento per le quali dovrebbe dotarsi di una specifica piattaforma web. Il MiSE collaborerà con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che su base annuale trasmetterà i dati delle importazioni, necessari per la programmazione e la conduzione dei controlli ex post. I controlli saranno eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano.

Qualora, durante il controllo, l’autorità rilevi infrazioni al regolamento, verranno prescritte le misure correttive da applicare e l’importatore dovrà presentare entro trenta giorni il piano di attuazione delle misure correttive, soggetto ad approvazione da parte dell’autorità e successiva verifica. Nel caso in cui l’importatore non adotti le misure correttive prescritte, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €20.000. La stessa sanzione sarà applicabile agli importatori che non consentano le ispezioni e gli accertamenti o non forniscano la documentazione richiesta in sede di verifica.

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