Chiarite le modalità di approvazione dei regimi per l’esercizio della due diligence nell’approvvigionamento dei Conflict Minerals
La Commissione Europea ha fissato le norme relative ai criteri per la valutazione ed il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza per i quattro minerali indicati.
L’Unione Europea sta predisponendo in questi mesi tutte le misure necessarie a consentire la messa in atto delle disposizioni del Regolamento Europeo (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di Conflict Minerals e arriverà alla piena applicazione nel 2021. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento Delegato (UE) 2019/429, che integra il regolamento (UE) 2017/821 per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro. Tale regolamento prevede infatti che gli importatori dell’UE soggetti alla normativa mettano a disposizione delle autorità competenti una prova della propria conformità ad un regime sul dovere di diligenza elaborato e controllato da governi, associazioni di settore o altri gruppi di organizzazioni e riconosciuto dalla Commissione. Tale regime consiste in un insieme di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base volontaria, inclusi audit da parte di terzi indipendenti, e fornirà quindi alle aziende uno strumento pratico per la gestione dei propri obblighi relativamente all’approvvigionamento dei minerali provenienti da zone di conflitto.
Raccomandiamo pertanto alle aziende interessate di verificare se le proprie associazioni di categoria siano interessate allo sviluppo di un regime per l’esercizio del dovere di diligenza e a richiedere alla Commissione l’approvazione di tale regime, in modo quindi di disporre di uno strumento operativo sui cui fondare il proprio regime per l’esercizio del dovere di diligenza.
Fonte: Eur-Lex
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