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Sicurezza prodotto

Modifiche alla direttiva ELV: rivalutazione di esenzioni relative all’uso del piombo

Direttiva delegata (UE) 2023/544 a modifica della direttiva ELV

La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota anche come direttiva ELV (End of Life Vehicles), mira a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e al reimpiego, riciclaggio e recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti al fine di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire.

Le misure di prevenzione è fondamentale che vengano attuate fin dalla fase di progettazione dei veicoli, riservando una particolare attenzione alla presenza di sostanze pericolose quali piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente. L’utilizzo di questi ultimi è proibito, fatta eccezione per determinate applicazioni indicate in un elenco che viene riesaminato periodicamente.

La direttiva delegata (UE) 2023/544 del 16 dicembre 2022 modifica le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.

Di seguito vengono riportate nel dettaglio le modifiche alla direttiva ELV:

  • la Commissione si è espressa sull’esenzione 2. c) i) della direttiva 2000/53/CE concludendo che il piombo nelle leghe di alluminio destinate alle lavorazioni meccaniche (fino allo 0,4%) può essere sostituito data l’esistenza di alternative adeguate, ma ritiene che sia necessario un periodo di transizione per poi gradualmente eliminarlo entro la fine del 2027. È pertanto opportuno fissare una data di scadenza dell’esenzione.
  • Per quanto riguarda l’esenzione 3, relativa all’utilizzo del piombo nelle leghe di rame (fino al 4% in peso), si è valutato che non esistono ancora alternative adeguate ed è prevista l’estensione, pertanto la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una nuova data per il riesame dell’esenzione.
  • Per l’esenzione 5. b), concernente l’utilizzo del piombo negli accumulatori, la Commissione è giunta alla conclusione che l’uso del piombo possa essere evitato in alcune situazioni, ma non per gli accumulatori utilizzati in applicazioni a 12 V, pertanto sono state previste due voci distinte: 5. b) i) e 5. b) ii).

La voce 5. b) i) dovrebbe prevedere una deroga per l’uso del piombo negli accumulatori per applicazioni con 12 V e 24 V, fino alla data che verrà stabilita per il riesame.

La voce 5. b) ii) dovrebbe prevedere un’esenzione per l’uso del piombo in accumulatori per altre applicazioni non incluse in allegato II, voci 5 a) e 5 b) i) e si applicherà a veicoli omologati prima del 1°gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio. Anche in questo caso è opportuno prevedere una data di scadenza per l’esenzione che consenta la graduale eliminazione dell’uso del piombo negli accumulatori in questione.


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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