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Sicurezza prodotto

Nuova decisione di esecuzione in ambito di importazione di sostanze in EU

Nell’ambito dell’applicazione del Reg. PIC la Commissione ha adottato una decisione sull’importazione in Europa di alcune sostanze chimiche

L’art. 13 del Reg. (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, prevede che la Commissione, tramite un atto di esecuzione, adotti una decisione sull’importazione di alcune sostanze chimiche interessate. Tali decisioni possono essere pubblicate in forma provvisoria o definitiva; in questo caso, la Decisione del 26 agosto 2021, rettifica la precedente Decisione di esecuzione (EU) 2020/2182.

Di seguito si riportano gli esiti della Decisione per ciascuna delle sostanze considerate e il loro status normativo:

Sostanza

N. CAS

Categoria PIC

Risposta relativa alla futura importazione

Definitiva o provvisoria

Esito

Azinfos-metile

86-50-0

Pesticida

Definitiva

È vietata l’importazione e la produzione per consumo interno

Tetrabromodifeniletere

Pentabromodifeniletere

40088-47-9

32534-81-9

Sostanza industriale

Definitiva

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni *

Esabromodifeniletere

Ettabromodifeniletere

36483-60-0

68928-80-3

Sostanza industriale

Definitiva

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni *

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e composti correlati

 

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

Sostanza industriale

Definitiva

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni **

 

*Sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso di bromodifenileteri unicamente ai sensi della Direttiva (UE) 2011/65 (RoHS II), sulla restrizione d’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, purché vengano rispettate le condizioni imposte dalla decisione esecutiva.

**Le importazioni di PFOS e dei suoi derivati devono essere conformi al Reg. (UE) 2019/1021 (POPs) relativo agli inquinanti organici persistenti.

A differenza della precedente decisione, in questo caso non vengono citati il forato e l’esabromociclododecano, rispettivamente un pesticida e una sostanza ad uso industriale delle quali, nella decisione di esecuzione (EU) 2020/2182, era stata proibita l’importazione.

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