Nuova decisione di esecuzione in ambito di importazione di sostanze in EU
Nell’ambito dell’applicazione del Reg. PIC la Commissione ha adottato una decisione sull’importazione in Europa di alcune sostanze chimiche
L’art. 13 del Reg. (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, prevede che la Commissione, tramite un atto di esecuzione, adotti una decisione sull’importazione di alcune sostanze chimiche interessate. Tali decisioni possono essere pubblicate in forma provvisoria o definitiva; in questo caso, la Decisione del 26 agosto 2021, rettifica la precedente Decisione di esecuzione (EU) 2020/2182.
Di seguito si riportano gli esiti della Decisione per ciascuna delle sostanze considerate e il loro status normativo:
Sostanza |
N. CAS |
Categoria PIC |
Risposta relativa alla futura importazione |
|
Definitiva o provvisoria |
Esito |
|||
Azinfos-metile |
86-50-0 |
Pesticida |
Definitiva |
È vietata l’importazione e la produzione per consumo interno |
Tetrabromodifeniletere Pentabromodifeniletere |
40088-47-9 32534-81-9 |
Sostanza industriale |
Definitiva |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni * |
Esabromodifeniletere Ettabromodifeniletere |
36483-60-0 68928-80-3 |
Sostanza industriale |
Definitiva |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni * |
Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e composti correlati
|
1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 |
Sostanza industriale |
Definitiva |
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni ** |
*Sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso di bromodifenileteri unicamente ai sensi della Direttiva (UE) 2011/65 (RoHS II), sulla restrizione d’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, purché vengano rispettate le condizioni imposte dalla decisione esecutiva.
**Le importazioni di PFOS e dei suoi derivati devono essere conformi al Reg. (UE) 2019/1021 (POPs) relativo agli inquinanti organici persistenti.
A differenza della precedente decisione, in questo caso non vengono citati il forato e l’esabromociclododecano, rispettivamente un pesticida e una sostanza ad uso industriale delle quali, nella decisione di esecuzione (EU) 2020/2182, era stata proibita l’importazione.
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