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Sicurezza prodotto

Pubblicato il Reg. (UE) 2020/784 che modifica l’Allegato I del Reg. (UE) 2019/1021 (POPs II)

Nuove restrizioni per l’uso e l’immissione sul mercato di PFOA e sostanze correlate

Il 15 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2020/784 che apporta importanti modifiche all’Allegato I del Reg. (UE) 2019/1021 inerente l’utilizzo e l’immissione sul mercato degli Inquinanti Organici Persistenti (c.d. POPs).

Ricordiamo che in Allegato I al Regolamento POPs II sono riportate le sostanze sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli per cui è vietata la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso, fatte salve le specifiche deroghe previste dall’art. 4 del medesimo regolamento.

 

Il Reg. (UE) 2020/784 introduce in Allegato I l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.

Per la stessa sostanza erano già state introdotte delle limitazioni alla fabbricazione e all’uso, ma da una normativa differente: il Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), che, alla voce 68 dell’Allegato XVII, riporta una restrizione specifica per la sostanza che sarebbe entrata in vigore il prossimo 04 luglio 2020.

Nel presente approfondimento saranno presentate le principali differenze fra le due differenti restrizioni, ricordando che, come riportato nello stesso testo normativo del Reg. (UE) 2020/784 (considerandum 10), la Commissione Europea ha intenzione di sopprimere la restrizione REACH lasciando il campo alle limitazioni indicate nel testo del Reg. POPs II che entreranno in vigore dal 04/07/2020 (esattamente la stessa data in cui sarebbe entrata in vigore la restrizione 68 del Reg. REACH).

Sottolineiamo che il Reg. (UE) 2020/784, essendo più recente rispetto al testo originario della restrizione REACH (datata 2017), ha potuto tenere in considerazione ulteriori dati sviluppati negli ultimi anni che hanno necessariamente portato a riconsiderare alcune deroghe concesse dalla restrizione REACH.

Si riporta quindi di seguito la sintesi delle principali novità introdotte dell’Allegato I del Reg. POPs relativo alla voce “PFOA, suoi sali e sostanze correlate”, come modificato dal recente regolamento oltre ad alcuni commenti volti a identificare le principali differenze con la restrizione 68 del Reg. REACH:

  • La definizione delle sostanze oggetto della restrizione è maggiormente approfondita rispetto alla restrizione REACH ed è meglio chiarita l’identità di alcuni composti non correlati al PFOA
  • Si conferma la deroga all’uso in concentrazioni pari o inferiori a 0,025mg/kg (25 ppb) della sostanza e dei suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli
  • Si conferma la deroga all’uso in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (1000 ppb) dei composti correlati al PFOA e dei suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli
  • Viene chiarito come valga la deroga all’uso di composti correlati al PFOA presenti in sostanze usate come intermedie in SCC (Condizioni Strettamente Controllate), ma solo se in concentrazione pari o inferiore a 20 mg/kg
  • Novità rispetto alla restrizione REACH: si concedono deroghe specifiche in merito alla presenza del PFOA e dei suoi sali all’interno di micropolveri di PTFE prodotte secondo specifiche condizioni tecniche. Per godere della deroga, PFOA e sali devono essere in concentrazione pari o inferiore al 1 mg/kg. È importante come durante la fase produttiva tutte le emissioni di PFOA debbano essere vietate o ridotte il più possibile.
  • Si ribadisce che il PFOA e i suoi sali possano essere fabbricati, immessi sul mercato e usati per alcuni scopi ben specifici. Fra le novità aggiunte richiamiamo la fabbricazione di PTFE e PVFD per:
    • scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale,
    • sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM2,5

Si ponga attenzione alle date di applicazione delle deroghe per usi specifici, ad esempio quella relativa all’uso di PFOA in dispositivi medici impiantabili e invasivi è imposta al 04/07/2025.

  • Si ribadisce la possibilità di uso di PFOA, suoi sali e composti correlati nelle schiume antincendio ma solo fino al 04/07/2025 ed imponendo alcune condizioni di impiego. Esse infatti devono essere già installate in sistemi mobili o fissi e devono essere verificate anche le seguenti condizioni:
    • le schiume non possono essere usate per attività di formazione
    • le schiume non possono essere utilizzate a fini di prova a meno che i rilasci siano totalmente segregati
    • dal 01/01/2023 l’uso di schiume che contengono PFOA, sali e sostanze correlate deve essere limitato solo ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati
    • le scorte di schiume contenenti PFOA devono essere gestite in conformità all’art.5 del Regolamento POPs II (es. comunicazione all’autorità competente delle scorte superiori ai 50 kg)
  • Si concede una deroga specifica per l’uso di bromuro di perfluoroottano contenente ioduro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici (deroga soggetta a revisione periodica)
  • Poco margine per l’uso di PFOA (sali e sostanze correlate) in dispositivi medici diversi dai quelli impiantabili, inchiostri da stampa in lattice e nanorivestimenti al plasma, che potranno essere immessi sul mercato solo fino al 3 dicembre 2020.

Considerando che il 04/07/2020 è ormai vicinissimo, rimaniamo in attesa dei provvedimenti da parte della Commissione Europea in merito alla soppressione o meno della restrizione REACH onde evitare di avere nel panorama normativo due regolamenti diversi che normano in maniera leggermente differente la fabbricazione, l’immissione su mercato e l’uso delle medesime fam,iglie di sostanze.

Per approfondimenti in merito si rimanda al testo completo del Regolamento (UE) 2020/784 (lo potete trovare cliccando qui).

Fonte: Eur-Lex

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