Rettifica del Reg. (UE) 2019/1021
Pubblicata breve rettifica del Regolamento POPS II
Il 9 giugno 2020 è stata pubblicata una breve rettifica del Regolamento (UE) 2019/1021 (Reg. POPs II) relativo agli inquinanti organici persistenti. La rettifica riguarda alcune voci presenti nell’Allegato I Parte A, una nell’Allegato III. Quest’ultima, insieme alla correzione alla voce 1, 1 Esabromociclododecano, di cui è stato eliminato il numero 1, risulta di carattere formale.
Le rettifiche più consistenti, all’Allegato I Parte A, riguardano la sostanza Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE (n. CAS 1163-19-5 – n. CE 214-604-9) e in particolare il punto 4 e 7 della voce dedicata ad essa che stabilisce deroghe ai limiti di concentrazione del decaBDE presente come contaminante non intenzionale in tracce in sostanze, miscele o in articoli, come stabilito dall’art. 4 paragrafo 1 del Regolamento.
Le rettifiche riguardano:
- Il punto 4 della quarta colonna della voce in cui si specifica che la deroga riguardante i ricambi per i veicoli a motore che possono contenere la sostanza, non si riferisce al punto 2 lettera b), punto ii) ma al punto 3 lettera b) punto ii.
Il punto 2 della voce non è suddiviso in lettere o punti e non riguarda una deroga per l’utilizzo del decaBDE per cui la rettifica ha carattere di correzione del testo legislativo probabilmente dovuto a un errore.
- Il punto 4 lettera c) della quarta colonna della voce in cui nella versione precedente alla rettifica il testo del Regolamento stabiliva le deroghe per “i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili, solo se pertinenti per l’air-bag e gli air-bag (frontali e laterali)” È stato modificato in “i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l’air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali)”.
In questo caso è stata dunque modificata la sintassi della frase per rendere più chiara l’applicazione della deroga.
- Il punto 7 della quarta colonna della voce, dedicato a specifiche deroghe riguardanti l’importazione di articoli, citava nel testo originale il punto 2 per rimandare alle deroghe complessive. Tale riferimento è’ stato corretto richiamando il punto 3 in quanto il punto 2, come precedentemente sottolineato, non si riferisce alle deroghe per la sostanza.
Fonti:
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