Cambiano i criteri per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione: pubblicato il nuovo regolamento End of Waste
A partire dal 26/09/2024, il decreto n. 127 del 28/06/2024 sostituisce ed abroga il suo predecessore (D. n. 278 del 27/09/2022)
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 213 del 11/09/2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.
Il decreto stabilisce i nuovi criteri specifici secondo cui può essere definita la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW) per i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e per gli altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs.152/2006.
Il decreto modifica le condizioni secondo cui tali rifiuti possono essere recuperati e riutilizzati come aggregato recuperato. Il legislatore interviene in particolare sui parametri da ricercare negli aggregati recuperati ed i relativi valori limite, prevedendo differenze a seconda del destino di utilizzo dell’EoW. Altre novità riguardano la possibilità di recuperare anche i rifiuti abbandonati, con l’introduzione in tabella 1 del codice EER 20 03 01, la possibilità di utilizzare gli aggregati recuperati anche nella produzione di clinker e cemento, l’aggiunta della norma UNI EN 13108 “Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero” ai fini della certificazione CE.
In base all’art. 8 (“Norme transitorie e finali”), entro 180 gg a partire dall’entrata in vigore del regolamento (vale a dire entro il 25 marzo 2025), i produttori di aggregati recuperati dovranno presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione al recupero. Nel frattempo, potranno proseguire l’attività nel rispetto delle autorizzazioni vigenti.
Non è escluso che in futuro la disciplina venga ulteriormente rivista: il decreto prevede infatti un periodo di osservazione di 24 mesi, a conclusione del quale il MASE valuterà l’opportunità di procedere ad una revisione dei criteri.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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