Classificazione dei rifiuti: modifiche all'allegato D parte IV del D.Lgs 152/2006. Nuovo elenco dei codici europei dei rifiuti (CER)
Nuove istruzioni in merito all'elenco dei rifiuti.
A cura del dott. Pasquale Lama
Con la conversione in legge del decreto n.91/2014 del 24 giugno, (Legge 116/2014), recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, sono state introdotte alcune modifiche all’allegato D della Parte IV del “Codice ambientale” in merito alla classificazione dei rifiuti (Art. 13).
Infatti, a partire dal 18 febbraio 2015 sono previste nuove istruzioni in merito all’allegato D (elenco dei rifiuti) che prevedono diversi punti, quali:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto, attraverso:
Inoltre, sono previste ulteriori istruzioni nel caso di due ipotesi specifiche:
Nuovo elenco dei codici europei dei rifiuti (CER)
In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’unione europea della decisione 2014/955/UE , si segnala che
dal 1° giugno 2015 sarà operativo il nuovo elenco dei codici europei dei rifiuti (CER) ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, a partire da tale data, i produttori e i detentori di rifiuti, nell’ambito della attività connesse alla gestione dei rifiuti in azienda, dovranno utilizzare il nuovo elenco di codici a sei cifre suddiviso in 20 capitoli.
Tale modifica risulta necessaria ed ha lo scopo allineare l’elenco rifiuti alla terminologia impiegata nel nuovo regolamento CLP, in quanto dal 1° giugno 2015 la direttiva sostanze pericolose (DSD) 67/548/CEE sarà sostituita dal regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. La decisione 2014/955/UE sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/UE e sostituisce interamente l’allegato con l’elenco dei codici CER.
La presente norma si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.
Con la conversione in legge del decreto n.91/2014 del 24 giugno, (Legge 116/2014), recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, sono state introdotte alcune modifiche all’allegato D della Parte IV del “Codice ambientale” in merito alla classificazione dei rifiuti (Art. 13).
Infatti, a partire dal 18 febbraio 2015 sono previste nuove istruzioni in merito all’allegato D (elenco dei rifiuti) che prevedono diversi punti, quali:
- la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”;
- se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione;
- se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede.
a) individuare i composti presenti nel rifiuto, attraverso:
- scheda informativa,
- conoscenza del processo chimico,
- campionamento e analisi;
- normativa,
- fonti informative
- scheda di sicurezza dei prodotti;
- comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti,
- ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo.
Inoltre, sono previste ulteriori istruzioni nel caso di due ipotesi specifiche:
- se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifiche che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo vanno presi a riferimento i “composti peggiori”;
- quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dai commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
Nuovo elenco dei codici europei dei rifiuti (CER)
In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’unione europea della decisione 2014/955/UE , si segnala che
dal 1° giugno 2015 sarà operativo il nuovo elenco dei codici europei dei rifiuti (CER) ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, a partire da tale data, i produttori e i detentori di rifiuti, nell’ambito della attività connesse alla gestione dei rifiuti in azienda, dovranno utilizzare il nuovo elenco di codici a sei cifre suddiviso in 20 capitoli.
Tale modifica risulta necessaria ed ha lo scopo allineare l’elenco rifiuti alla terminologia impiegata nel nuovo regolamento CLP, in quanto dal 1° giugno 2015 la direttiva sostanze pericolose (DSD) 67/548/CEE sarà sostituita dal regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. La decisione 2014/955/UE sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/UE e sostituisce interamente l’allegato con l’elenco dei codici CER.
La presente norma si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.
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