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Ambiente

Consentito l’uso come combustibile della farina di vinaccioli disoleata

La farina di vinaccioli disoleata inserita tra le biomasse combustibili consentite, di cui al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06.

Nella GU n.183 del 6-8-2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 74 del 29 maggio 2019, n. 74, che inserisce la farina di vinaccioli tra le biomasse combustibili consentite, di cui all’allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’uso come biomassa combustibile della farina di vinaccioli disoleata è stato infatti ritenuto compatibile sotto il profilo ambientale e di tutela della contro l’inquinamento atmosferico.

Poiché, tuttavia, il D.Lgs. 152/06 impone che le biomasse combustibili, laddove non derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano in specifiche esclusioni, debbano possedere i requisiti previsti per essere identificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis, il decreto specifica che la farina di vinaccioli deve essere ottenuta attraverso uno specifico processo che prevede la disoleazione dei vinaccioli con n-esano, un successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi. Tali trattamenti, che possono costituire “normale pratica industriale”, devono però essere tutti effettuati all'interno del medesimo stabilimento.

In aggiunta, la farina deve possedere specifiche caratteristiche in termini di umidità, potere calorifico e contenuto di n-esano, ceneri e solventi organici clorurati (in accordo anche con quanto già contenuto nella norma UNI 11459:2016 “Biocombustibili solidi - Sottoprodotti del processo di lavorazione dell'uva per usi energetici - Classificazione e specifiche”).

Il decreto entrerà in vigore il 21 agosto 2019.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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