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Criteri di classificazione per i rifiuti: le novità a partire dal 1 giugno 2015

La fine del 2014 ha visto la pubblicazione di due importanti provvedimenti in materia di classificazione dei rifiuti: il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e la Decisione 955/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Entrambi i provvedimenti, già in vigore, si applicheranno a partire dal 1 giugno 2015, e rientrano nel processo più generale che prevede l’allineamento al Regolamento 1272/2008 (CLP) della normativa, anche in materia di ambiente e salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, che fa riferimento ai criteri di classificazione delle sostanze / miscele pericolose.
Attualmente infatti, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti vengono valutate con riferimento alle Direttive 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE che, dal 1° giugno 2015 saranno abrogate e sostituite appunto dal regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.

Il primo provvedimento, che sostituisce l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE (corrispondente all’allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) ridefinisce completamente i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti (ex codici H)
Il nuovo Regolamento attua innanzitutto una ridenominazione delle caratteristiche di pericolo sostituendo l'attuale sigla H con la sigla HP, al fine di evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al regolamento CLP (frasi H).
Si passa quindi dalle attuali sigle da H1 a H15 alle nuove sigle da HP1 a HP15.

Nella tabella che segue è riportato il prospetto delle sigle attuali (codici H) e future (codici HP)

Ex Allegato III Direttiva 2008/98/CE Regolamento 1357/2014
H 1 Esplosivo HP 1 Esplosivo
H 2 Comburente HP 2 Comburente
H 3A
H 3B
Facilmente infiammabile
Infiammabile
HP 3 Infiammabile
H 4 Irritante HP 4 Irritante - Irritazione cutanea
e lesioni oculari
H 5 Nocivo HP 5 Tossicità specifica per organi
bersaglio(STOT)/Tossicità in caso
di aspirazione
H 6
H 7
Tossico
Cancerogeno
HP 6
HP 7
Tossicità acuta
Cancerogeno
H 8 Corrosivo HP 8 Corrosivo
H 9
H 10
H 11
Infettivo
Tossico per la riproduzione
Mutageno
HP 9 
HP 10 
HP 11 
Infettivo
Tossico per la riproduzione
Mutageno
H 12 Rifiuti che, acontatto con l'acqua o l'aria
o un acido, sprigionano un gas tossico o molto
tossico
HP 12  Liberazione di gas a 
tossicità acuta
H 13

H 14

H 15



Sensibilizzante

Ecotossico

Riufiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare 
orignine in qualche modo ad un'altra sostanza,
ad esempio a un prodotto di lisciviazione con 
una delle carattereistiche sopra elencate
HP 13

HP 14

HP 15



Sensibilizzante

Ecotossico

Rifiuto che non possiede direttamente
una delle caratteristiche di pericolo
summenzionate, ma può manifestarle 
successivamente

Non si tratta però di una mera transcodifica, in quando subiscono rilevanti modifiche i criteri stessi di assegnazione delle caratteristiche di pericolo e questo potrebbe portare ad una diversa classificazione del rifiuto.

Per ogni caratteristica di pericolo, il regolamento riporta le indicazioni di pericolo (frasi H) delle sostanze che, se presenti, possono far attribuire al rifiuto quella determinata caratteristica di pericolo.
Viene quindi indicato il criterio per la sua attribuzione, che può consistere nell’esecuzione di prove specifiche, secondo i metodi definiti dal Regolamento (CE) 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, oppure nella determinazione della concentrazione delle sostanze pericolose presenti e nel confronto con i valori limite indicati.
Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose prevalgono comunque i risultati della prova.
Le modifiche riguardano, in maniera più o meno radicale, tutte le caratteristiche di pericolo.

Tra le novità più rilevanti abbiamo ad esempio l’unificazione delle due caratteristiche H3A e H3B. Il Regolamento definisce ora un’unica classe (HP 3) e, anche in allineamento con i criteri ADR, porta a 60°C il punto di infiammabilità per cui un rifiuto è definito pericoloso con caratteristica HP 3.

Modifiche significative si hanno anche per altre caratteristiche di pericolo, come HP 5 e HP 6, per le quali, oltre a rivedere completamente la definizione, il Regolamento prevede soglie differenziate a seconda delle sostanze pericolose presenti. Solo per fare un esempio, per la caratteristica di pericolo HP 6 sono previsti, a seconda delle indicazioni di pericolo delle sostanze presenti (frasi H del CLP) 10 differenti valori di soglia, a fronte degli attuali due.

Questione ancora aperta è l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14, in merito alla quale il consideranda 7 del Regolamento dice:
"Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008 , è necessario uno studio supplementare".
Ed una specifica nota precisa:
"L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio".
La direttiva citata sarà però abrogata alla data di entrata in vigore del Regolamento.
In Italia inoltre, sull’attribuzione della caratteristica di pericolo H14, è oggi vigente che la Legge 28/2012, che fa riferimento ai criteri della normativa ADR, classe 9, M6 e M7, criteri non presenti nella normativa comunitaria.

Il percorso da seguire per la corretta classificazione dei rifiuti è definito nella Decisione 955/2014/CE che modifica la Decisione 2000/532/CE (corrispondente all’allegato D della parte IV al D.Lgs. 152/2006) e si completa con i riferimenti al Regolamento sopra descritto.
La Decisione conferma l’attuale modalità per la scelta del codice CER, riprendendo la gerarchia nell’assegnazione del codice CER già ad oggi applicata.
Specifica inoltre le modalità per valutare quando ad un rifiuto contenente sostanze pericolose va assegnato il corrispondente codice CER pericoloso (*).

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
— L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE [come aggiornato dal Regolamento 1357/2014/UE, ndr]. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

— Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE [come aggiornato dal Regolamento 1357/2014/UE, ndr]. o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

La Decisione 955/2014/CE prevede inoltre disposizioni specifiche relativamente alla classificazione dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (es. PCB, alcuni pesticidi PCDD/PCDF, DDT, ecc.), introduce nuove definizioni e modifica alcuni codici CER.

Con i due provvedimenti sopra illustrati, il panorama legislativo di riferimento per la classificazione dei rifiuti risulta quindi radicalmente modificato, sia nei contenuti che nella metodologia.
Si rende quindi necessario un attento riesame de i rifiuti prodotti, e non è escluso che alcuni di essi potrebbero, a partire dal 1 giugno, dover essere classificati in modo differente.
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