add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter
Ambiente

DM 119/2023: definite le regole per la preparazione al riutilizzo

Prevista disciplina specifica per i RAEE

Secondo la definizione dell’art. 183, comma 1, lettera q) del Dlgs 152/2006 rientrano nella preparazione al riutilizzo le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Viene spesso confusa il concetto di riutilizzo, in cui rientrano operazioni anche simili ma svolte su prodotti o componenti che non hanno assunto lo status di rifiuto e altrettanto spesso con il riciclo, che include attività di tipo diverso, suscettibili di trasformare il rifiuto in qualcosa di diverso rispetto alla sua forma o composizione originaria.

In quanto attività di gestione rifiuti la preparazione al riutilizzo necessita di essere svolta in impianti autorizzati. L’art. 214-ter del Dlgs 152/2006 prevede che la procedura autorizzativa possa godere di un regime semplificato.

Con quasi tre anni di ritardo rispetto al termine fissato dal Testo unico ambientale (25 novembre 2020) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 del MASE recante il “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“ che entrerà in vigore il 16 settembre 2023.

Le nuove disposizioni stabiliscono che l’attività di preparazione per il riutilizzo può essere avviata dopo 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività fatta alla Provincia competente, che entro questo termine deve verificare che il soggetto rispetti i requisiti previsti dalla legge.

Vengono altresì definite le modalità e requisiti dei soggetti che intendono esercitare attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, le dotazioni tecniche e strutturali richieste per i centri di preparazione per il riutilizzo, i rifiuti esclusi dalla disciplina semplificata, le quantità massime di rifiuti impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, le condizioni specifiche per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il Decreto contiene anche alcune disposizioni specifiche per i RAEE, aprendo nuove prospettive per una modalità di recupero essenziale per la transizione a un modello di economia circolare.
 

Fonte: Normattiva

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top