Emissioni industriali: la revisione della Direttiva IED
Quali sono i principali impatti della direttiva di revisione, entrata in vigore lo scorso 4 agosto?
Sempre guidata dal Green Deal, l’Unione Europea ha revisionato le misure volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali: il 15/07/2024 è stata pubblicata nella GUUE la Direttiva (UE) 2024/1785, soprannominata “Direttiva IED 2.0”, che ha modificato la precedente Dir. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Ma quali sono i principali impatti della direttiva di revisione, entrata in vigore lo scorso 4 agosto?
1. Estensione del campo di applicazione
Innanzitutto, il campo di applicazione della direttiva è stato esteso ad ulteriori attività industriali, agroindustriali ed estrattive, sono state in particolare incluse:
- le attività di estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco;
- le installazioni di grandi dimensioni che effettuano la fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15 000 tonnellate di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno;
- le attività di allevamento di suini e pollame, oltre determinate soglie.
2. Introduzione di livelli di prestazione ambientale
Nelle conclusioni sulle BAT saranno individuati anche i livelli di prestazione ambientale associati alle specifiche BAT, definiti come “gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT; come descritto nelle conclusioni sulle BAT”. Tali requisiti riguarderanno i livelli di consumo, l'efficienza delle risorse, il riutilizzo dei materiali e dell'acqua e la produzione di rifiuti.
I valori limite di prestazione ambientale dovranno essere inclusi nelle AIA.
3. Obbligo di implementazione del sistema di gestione ambientale
I gestori avranno l’obbligo di istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alla direttiva e alle conclusioni sulle BAT.
Con riferimento a questo punto, segnaliamo che la direttiva prevede che il sistema di gestione comprenda, tra i vari aspetti, anche un inventario delle sostanze pericolose presenti nell'installazione o emesse da essa, una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, un'analisi delle possibilità di sostituzione con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 (SVHC) e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del Reg. REACH. In aggiunta, per alcune installazioni dovrà essere incluso, entro il 30 giugno 2030, un piano di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra.
4. Coinvolgimento di ECHA nella redazione dei BREFs (BAT reference documents)
Viene assegnato all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA) un ruolo formale nella preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT, al fine di rafforzare i legami tra la direttiva e il Reg. REACH e affrontare meglio i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nelle installazioni.
5. Limiti di emissione: estesa la lista delle sostanze attenzionate
Ulteriore aspetto a nostro avviso degno di nota riguarda la soppressione dell’elenco non completo delle sostanze inquinanti contenuto nel precedente allegato II ed il riferimento, invece, all’elenco degli inquinanti di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 166/2006 “Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio”. In tal modo viene assicurato che le autorità competenti, in fase autorizzativa, tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni.
6. Contenuti delle AIA
Alla luce di tutte le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1785, le autorizzazioni dovranno contenere, oltre a quanto già previsto dalla precedente direttiva:
- valori limite di prestazione ambientale così come previsti dalle BAT;
- disposizioni specifiche per prevenire/ridurre le emissioni di sostanze SVHC o in restrizione;
- disposizioni relativamente al sistema di gestione ambientale;
- opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;
- informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale del sistema di gestione.
7. Altro?
Ulteriori modifiche alla Direttiva IED riguardano:
- copertura dell’inquinamento olfattivo;
- introduzione del capo VI Bis, con specifiche disposizioni per gli allevamenti di pollame e suini;
- applicazione di misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti (es. sospensione dell’attività);
- adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE (a tale scopo è stata modificata anche la Direttiva 1999/31/CE);
- introduzione di nuovi contenuti obbligatori delle autorizzazioni;
- imposizione in autorizzazione di valori limite di emissione al livello più rigoroso ottenibile per l'installazione specifica, in base anche a specifiche valutazioni predisposte dal gestore;
- possibilità per i cittadini di richiedere un indennizzo per eventuali danni alla salute umana intervenuti a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva.
Segnaliamo in ultimo che, al fine di promuovere l’innovazione, il CAPO II-BIS istituisce il centro “INCITE” (Innovation Centre for Industrial Transformation and Emissions), centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, che dovrà raccogliere e analizzare le informazioni sulle tecniche innovative ed emergenti, relative alle attività ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva, che contribuiscono alla riduzione al minimo dell’inquinamento, alla decarbonizzazione, all’efficienza delle risorse, a un’economia circolare che usa meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure.
Per l’attuazione delle disposizioni illustrate si attende ora il recepimento nazionale, previsto entro il 1 luglio 2026, così come imposto dalla Direttiva.
Fonte: Gazzetta Ufficiale UE
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