Piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti
Scatta l'obbligo di comunicazione al Prefetto competente ai sensidell'art. 26-bis D.L. 113/2018.
Vogliamo ricordare alle aziende interessate che, ai sensi dell’art. 26-bis D.L. 113/2018, i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti dovranno predisporre entro il 4 marzo p.v. un piano di emergenza interno che permetta di controllare e ridurre gli incidenti rilevanti che possono verificarsi all’interno dello stabilimento.
Il piano dovrà essere successivamente trasmesso al Prefetto competente, che predisporrà un piano di emergenza esterno.
La normativa non fa alcuna distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, né prevede soglie quantitative di stoccaggio/trattamento: tutti gli impianti che effettuano quindi stoccaggio e lavorazione di rifiuti sono pertanto soggetti a tale obbligo.
Vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sul tema scritto qualche tempo fa e che potete leggere cliccando qui.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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