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Ambiente

Pubblicati dal Ministero dell’Ambiente chiarimenti interpretativi relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. n.69 del 28 marzo 2018

Il Ministero dell'Ambiente pubblica la nota Prot. 0016293 che introduce alcuni chiarimenti sul D.M. n. 69 del 28 marzo 2018

Il 5 ottobre 2018 è stata pubblicata dal Ministero dell’Ambiente la nota Prot. 0016293, la quale riporta alcuni chiarimenti in merito al D.M. n. 69 del 28 marzo 2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Nello specifico, il documento specifica che:

  • In merito al rapporto tra D.M. n. 69/2018 e il D.M. 05 febbraio 1998, il primo sancisce la cessazione dell’applicazione delle disposizioni previste dal D.M. 05 febbraio 1998 in riferimento ai rifiuti di conglomerato bituminoso identificati con il codice E.E.R. 17 03 02, lasciando tuttavia in validità i limiti quantitativi e le norme tecniche previsti dal D.M. 05 febbraio 1998 ed i valori limite per le emissioni previsti dal D.Lgs. 152/2006;
  • Le analisi previste dall’allegato 1, parte b) del D.M. n.69/2018, dovranno essere effettuate da un “laboratorio certificato”, cioè un laboratorio certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015;
  • Il granulato di conglomerato bituminoso, ai sensi dall’allegato 1, parte a) del D.M. n.69/2018, può essere utilizzato per la produzione di aggregati utilizzati nella costruzione di strade, intense come l’insieme di tutti i manufatti stradali;
  • Nel campo dedicato al “cantiere di provenienza” all’interno della sezione anagrafica relativa alla dichiarazione di conformità del granulato di conglomerato bituminoso, è necessario indicare il cantiere dove è stato effettivamente prodotto il fresato
    d’asfalto.


FONTE: MINAMBIENTE

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