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Ambiente

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che introduce alcune modifiche relativamente alla gestione delle emissioni in atmosfera

Il presente Decreto è entrato in vigore il 28 agosto scorso

Lo scorso 13 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102, il quale va a modificare diversi articoli della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale), relativa alle emissioni in atmosfera.

Nello specifico, il presente Decreto introduce le seguenti novità:

  • All’art. 268 viene modificata la definizione di solvente organico;
  • All’art. 269 viene specificato che, per quanto riguarda le emissioni convogliate o per le quali è stato disposto il convogliamento, dovranno essere identificati i valori limite relativi alle sostanze pertinenti in relazione al ciclo produttivo. Inoltre, allo stesso articolo, viene introdotta la procedura da adottare in caso di variazione del gestore dello stabilimento;
  • All’art. 271 viene prevista la riduzione al minimo dell’utilizzo delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H350, H360 e H340) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT, Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche, e vPvB, molto persistenti e molto bioaccumulabili). Inoltre queste sostanze, insieme alle sostanze SVHC (sostanze candidate estremamente preoccupanti), dovranno essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile. Ogni 5 anni dal rilascio o dal rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti in cui vengono utilizzate suddette sostanze dovranno presentare una relazione all’autorità competente con la quale si analizza la disponibilità di alternative, si valutano i relativi rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. Nel caso in cui le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo subiscano una variazione della classificazione, secondo la quale ricadono all’interno delle fattispecie sopra elencate, entro 3 anni il gestore dovrà richiedere una domanda di autorizzazione allegando la relazione appena descritta;
  • All’art. 272 viene specificato che non sarà possibile aderire all’autorizzazione di carattere generale, oltre ai già presenti casi relativi a sostanze classificate cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, anche nel caso in cui siano presenti sostanze classificate estremamente preoccupanti;
  • All’art. 273 bis viene precisato che gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per gli effetti di aggregazione non costituiscono medi impianti di combustione salvo il caso in cui sia previsto il convogliamento a punti di emissione comuni. Laddove non siano considerati medi impianti, si applicano i limiti di emissione previsti per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW;
  • All’art. 279 per la mancata comunicazione di messa in esercizio degli impianti è ora prevista una sanzione amministrativa tra 500 e 2500 euro. Inoltre, nel caso in cui non vengano inviate le analisi delle emissioni all’autorità competente è prevista una sanzione da 1000 a 10000 euro.

Il presente Decreto è entrato in vigore il 28 agosto scorso.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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