Rifiuti: novità a seguito della conversione in Legge del Decreto “semplificazioni” bis
È stata pubblicata la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
Il 30 luglio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto “semplificazioni” bis (DL n. 77 del 31 maggio 2021), recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
La Legge 108/2021 porta con sé anche delle modifiche al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alcune di queste riguardanti la gestione dei rifiuti.
Un’importante novità riguarda l’art. 188, comma 5 del Testo Unico Ambientale, che nella formula introdotta dal D.Lgs. 116/2020, prevedeva che la responsabilità del produttore dei rifiuti cessasse non solo con il ricevimento della quarta copia del formulario ma anche con l’attestazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti (nei casi in cui i rifiuti fossero affidati ad impianti autorizzati ad operazioni D13, D14, D15). Il Decreto “semplificazioni” bis era già intervenuto sostituendo l’attestazione di avvenuto smaltimento con un'“attestazione di avvio al recupero o smaltimento”. Con la legge 108, di conversione del D.L. 77, la dichiarazione di avvenuto smaltimento è del tutto abolita.
Il testo attuale della norma prevede infatti che “nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”.
Tra le ulteriori modifiche apportate dalla Legge 108/2021 ne citiamo alcune:
- Cessazione della qualifica di rifiuto: l’Art. 34 modifica l’art. 184-ter c. 3, specificando che le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 per lo svolgimento di operazioni di recupero sono rilasciate o rinnovate previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Vengono inoltre modificate le condizioni e le modalità di controlli da parte di ISPRA o delle ARPA (art. 184-ter commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies).
- Esclusioni dall'ambito di applicazione (art. 185): introdotte modifiche dall’art. 35 rispetto alle ceneri vulcaniche ed ai rifiuti provenienti da articoli pirotecnici;
- Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture: l’Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) introduce la lettera e-bis all’art. 188, riscrivendo completamente il comma 5 dell’art. 230. Tale comma tratta lo specifico caso dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, che si devono considerare prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Vengono inoltre fornite le disposizioni per la gestione della raccolta e del trasporto.
- Riutilizzo degli imballaggi: con l’art. 35 comma i-bis viene modificato l’art. 219-bis, in particolare:
- Viene riscritto il comma 1;
- Viene introdotto il comma 1-bis, specificando che i sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande;
- Viene sostituito il comma 2.
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