Termine per l’utilizzo del gas R22 recuperato negli impianti di refrigerazione / condizionamento
Dal 31 dicembre 2014 l'uso di gas refrigeranti HCFC recuperati non è più consentito
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono,
l’impiego di gas refrigeranti HCFC recuperati (come ad esempio il gas R22), è consentito solo fino al 31 dicembre 2014.
Questo tipo di gas, ancora largamente presenti negli impianti di condizionamento/refrigerazione esistenti,
sono già stati oggetto di limitazioni negli anni passati proprio in quanto sostanze dannose per lo strato di ozono.
Si è giunti ora all’ultima scadenza prevista dalla normativa comunitaria. A partire dal primo gennaio 2015, quindi, gli impianti contenenti gas HCFC potranno funzionare solo fintantoché non necessitano di manutenzione con aggiunta di gas refrigerante.
In questo caso, invece, essendo ormai impossibile l’aggiunta di altro gas, dovranno essere dismessi oppure retrofittati con altri tipi di gas (es. HFC)
l’impiego di gas refrigeranti HCFC recuperati (come ad esempio il gas R22), è consentito solo fino al 31 dicembre 2014.
Questo tipo di gas, ancora largamente presenti negli impianti di condizionamento/refrigerazione esistenti,
sono già stati oggetto di limitazioni negli anni passati proprio in quanto sostanze dannose per lo strato di ozono.
Si è giunti ora all’ultima scadenza prevista dalla normativa comunitaria. A partire dal primo gennaio 2015, quindi, gli impianti contenenti gas HCFC potranno funzionare solo fintantoché non necessitano di manutenzione con aggiunta di gas refrigerante.
In questo caso, invece, essendo ormai impossibile l’aggiunta di altro gas, dovranno essere dismessi oppure retrofittati con altri tipi di gas (es. HFC)
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