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06 07 16 Pubblicati 8 Regolamenti di esecuzione che approvano principi attivi ad azione biocida

Sulla G.U.U.E. del 6 luglio 2016 (Serie L 180) sono stati pubblicati ben 8 regolamenti di esecuzione che approvano tutta una serie di principi attivi destinati ad essere utilizzati in prodotti biocidi e che vengono di seguito elencati:

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4.
Data di approvazione: 1° gennaio 2018

Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che in considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:

- per i PT2
a) agli utilizzatori professionali,
b) ai bambini, per i prodotti usati in aree istituzionali,
c) alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati in aree industriali o istituzionali,
d) al terreno, per i prodotti usati in aree industriali.

- per i PT3
a) agli utilizzatori professionali,
b) alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati per la disinfezione di: spazi destinati ad animali, di veicoli usati per il trasporto di animali , di calzature e zoccoli di animali
c) al terreno, nel caso di prodotti usati per la disinfezione dei veicoli usati per il trasporto di animali,
d) ai microorganismi degli impianti di trattamento delle acque reflue, nel caso di prodotti usati per la disinfezione di calzature e di zoccoli di animali.

- per i PT4
a) agli utilizzatori professionali,
b) alle acque di superficie, ai sedimenti e al terreno per i prodotti usati in: siti dell'industria degli alimenti, delle bevande e del latte, impianti di mungitura, macelli e mattatoi e cucine e mense di grandi dimensioni del settore della ristorazione

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3.
Data di approvazione: 1° gennaio 2018

Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che in considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione sia agli utilizzatori professionali che, dal punto di vista ambientale, alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3
Data di approvazione: 1° gennaio 2018

4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6
Data di approvazione: 1° gennaio 2018

Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che tutti gli articoli che vengono trattati con o che contengono DBDCB dovranno essere adeguatamente etichettati al momento della loro immissione sul mercato. Pertanto tutti coloro che fabbricano articoli trattati con DBCDCB o tutti coloro che li importano già trattati dovranno attenersi alle regole di etichettatura stabilite dall’art. 58.3 del Reg. (UE) 528/2012 (Biocidal Product Regulation – BPR).

5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7
Data di approvazione: 1° gennaio 2018

Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che:

- in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione:
a) agli utilizzatori industriali o professionali;
b) agli utilizzatori non professionali di vernici contenenti tolilfluanide come preservante per pellicole;
c) alle acque di superficie, al suolo e alle acque freatiche, compreso il rischio dei prodotti di degradazione

- tutti gli articoli che vengono trattati con o che contengono tolilfluanide dovranno essere adeguatamente etichettati al momento della loro immissione sul mercato. Pertanto tutti coloro che fabbricano articoli trattati con tolilfluanide o tutti coloro che li importano già trattati dovranno attenersi alle regole di etichettatura stabilite dall’art. 58.3 del Reg. (UE) 528/2012 (Biocidal Product Regulation – BPR).

6) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21
Data di approvazione: 1° gennaio 2018

Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che:

- tutti coloro che immettono in commercio prodotti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) autorizzati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali sono tenuti a garantire che tali prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.

- le autorizzazione dei relativi prodotti saranno soggetti alle seguenti specifiche condizioni:

a) per l’uso da parte di utilizzatori industriali o professionali qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
b) sia le etichette che le istruzioni dovranno specificare che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che non siano completamente asciutte
c) le etichette e le relative schede di sicurezza dovranno specificare che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente. Inoltre bisognerà anche specificare che eventuali perdite o rifiuti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento.

7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 che approva l'ossido di di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21
Data di approvazione: 1° gennaio 2018

Le condizioni specifiche previste per questa combinazione di principio attivo sono analoghe a quelle stabilite per la combinazione fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico)/PT21

8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21
Data di approvazione: 1° gennaio 2018

Le condizioni specifiche previste per questa combinazione di principio attivo sono analoghe a quelle stabilite per la combinazione fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico)/PT21

Per consultare i testi dei regolamenti:
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