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24 febbraio 2017: scadenza per notificare l’uso di alimenti o mangimi come repellenti o attrattivi

Nel precedente quadro normativo in materia di prodotti biocidi, gli alimenti o i mangimi che venivano utilizzati in questo tipo di prodotti avevano beneficiato di una deroga.
Tale deroga non è più valida e quindi tutti coloro che intendono continuare a commercializzare quegli alimenti o mangimi, che ora ECHA ha raggruppato in un elenco, dovranno notificarlo all’Agenzia.

Trasmettere una notifica di tali sostanze è importante perché consentirà di inserirle nel Programma di Revisione evitando così un’eventuale interruzione delle attività ad esse correlate.

Entro la fine di ottobre 2015, le imprese hanno dovuto trasmettere una dichiarazione di interesse per notificare a ECHA il loro interesse ad inserire le combinazioni di sostanze attive costituite di alimenti o mangimi*/PT 19 - repellenti o attrattivi nel Programma di Revisione (PdRev).

*Per “alimento o mangime” si intende qualsiasi sostanza o prodotto di origine vegetale o animale, che è destinato o dovrebbe essere ingerito da esseri umani o animali. Queste sostanze avevano beneficiato di una deroga, come previsto dall'Art. 6 del Reg. (UE) n° 1451/2007.


Sulla base di tutte le dichiarazioni di interesse ritenute valide, ECHA ha compilato e reso pubblico un elenco di tutte quelle sostanze che potrebbero essere incluse nel Programma di revisione. Fra gli alimenti o mangimi inclusi in questo elenco sono presenti l’olio essenziale di limone, il miele, l’aceto e il latte scremato in polvere.
Quindi dopo la dichiarazione di interesse, bisogna notificare a ECHA l’interesse a volere che tali sostanze vengano inserite nel PdRev. La notifica deve essere preparata in IUCLID 6, inviata attraverso l’R4BP-3 e non oltre il 24 febbraio 2017.

Una volta ricevute tutte le notifiche, ECHA ne valuterà la conformità dopodiché informerà la Commissione europea alla quale spetterà la decisione finale su quali sostanze includere nel PdRev.
A tal fine si ricorda che:
  • se una notifica non viene trasmessa entro la scadenza, la sostanza corrispondente dovrà essere ritirata dal mercato entro 12 mesi dalla pubblicazione della lista ufficiale degli alimenti o mangimi che possono essere utilizzati come repellenti o attrattivi – PT 19;
  • a tutti i prodotti biocidi del PT 19 contenenti alimenti o mangimi come sostanze attive per le quali non è stata presentata una dichiarazione di interesse entro ottobre 2015 si applicheranno le seguenti scadenze:
  • 30 ottobre 2016 interruzione della commercializzazione
  • 30 aprile 2017 interruzione dell’uso
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