30 ottobre 2014: entra in vigore il nuovo Programma di revisione delle sostanze attive ad azione biocida
Reg.(UE) n.1062/2014
A cura della dott.ssa Federica Ceccarelli
Questo nuovo regolamento aggiorna il programma di revisione attualmente in opera al fine di adattarlo ai nuovi processi stabiliti dal Regolamento sui prodotti biocidi (BPR) e consentire di includere le combinazioni di nuove sostanze attive/tipo di prodotto in casi specifici.
Gli aspetti chiave del Reg. (UE) n.1062/2014 sono:
Le combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto incluse nel Programma di revisione ma allo stato attuale non supportate da nessuna impresa partecipante sono elencate nell’All. II al nuovo regolamento (Reg. (UE) n. 1062/2014). Le imprese interessate a supportare queste sostanze attive sono quindi invitate a preparare le loro notifiche che dovranno essere presentate entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo programma di revisione (quindi entro il 30 ottobre 2015).
Per ulteriori informazioni
Questo nuovo regolamento aggiorna il programma di revisione attualmente in opera al fine di adattarlo ai nuovi processi stabiliti dal Regolamento sui prodotti biocidi (BPR) e consentire di includere le combinazioni di nuove sostanze attive/tipo di prodotto in casi specifici.
Gli aspetti chiave del Reg. (UE) n.1062/2014 sono:
- Elenco delle combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto attualmente presenti nel Programma di revisione;
- Elenco delle combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto non attualmente supportate da almeno un partecipante;
- Definizione delle scadenze di presentazione da parte degli Stati Membri delle valutazioni sulle sostanze attive al fine di finalizzare il Programma di revisione entro il 2024 (data fissata dal Reg. (UE) n. 736/2013);
- Dettagliare la procedura per riunire e sostituire i partecipanti che supportano le combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto;
- Definire i casi specifici in cui una combinazione sostanza attiva/tipo di prodotto può essere aggiunta al Programma di revisione. Un caso specifico ad es. può essere quando la sostanza beneficia di una deroga per il settore dell’alimentazione umana e animale nell’ambito del vecchio Programma di revisione (Reg. (CE) 1451/2007). Le scadenze si applicano alla dichiarazione di interesse a voler notificare un’aggiunta di combinazione sostanza attiva/tipo di prodotto.
- Chiarire che le nanoforme delle sostanze attive richiedono una notifica entro 12 mesi al fine di consentire di farle rimanere nel Programma di revisione. Queste disposizioni si applicano a tutte le sostanze attive fatta eccezione per l’argento assorbito su biossido di silicone (come nanomateriale in forma di un aggregato stabile con particelle primarie in nanoscala) (N. CAS 68909-20-6) ed il biossido di silicone (come nanomateriale formato da aggregati o agglomerati) (N. CAS non disponibile), dal momento che queste due sostanze sono già state incluse come nanomateriali nel Programma di revisione.
Le combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto incluse nel Programma di revisione ma allo stato attuale non supportate da nessuna impresa partecipante sono elencate nell’All. II al nuovo regolamento (Reg. (UE) n. 1062/2014). Le imprese interessate a supportare queste sostanze attive sono quindi invitate a preparare le loro notifiche che dovranno essere presentate entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo programma di revisione (quindi entro il 30 ottobre 2015).
Per ulteriori informazioni
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