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Approvati nove principi attivi da utilizzare in prodotti ad azione biocida

Bacillus thuringiensis, cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio, ossido di calcio, diidrossido di calcio (calce idrata), tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica), clorocresolo....

Sulla G.U.U.E. del 5 novembre 2016 (Serie L 299) sono stati pubblicati i seguenti regolamenti di esecuzione relativi all’approvazione di principi attivi destinati ad essere utilizzati in prodotti biocidi:

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 che approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
Data di approvazione: 1° marzo 2017

Fra le condizioni specifiche dell’approvazione si mette in evidenza che in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:

a) agli utilizzatori professionali;
b) alla popolazione generale esposta alla dispersione nell'aria di sostanze irrorate;
c) alla matrice suolo, quando il prodotto è applicato prima di una precipitazione.


2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8.
Data di approvazione: 1° maggio 2018

Fra le condizioni specifiche dell’approvazione si evidenzia che:
  • in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori sia industriali che professionali; al suolo e alle acque sotterranee nel caso del legno trattato che sarà esposto frequentemente agli agenti atmosferici.
  • in considerazione dei rischi individuati per il suolo, le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, e che subito dopo il trattamento il legno è conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto sono raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.
3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.
Data di approvazione: 1° maggio 2018

Fra le condizioni specifiche per entrambi i tipi di prodotto ricordiamo che in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori sia industriali che professionali.

4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3
Data di approvazione: 1° maggio 2018

Anche in questo caso fra le condizioni specifiche dell’approvazione per entrambi i PT viene indicato che in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori sia industriali che professionali.

5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.
Data di approvazione: 1° maggio 2018

Anche in questo caso fra le condizioni specifiche dell’approvazione per entrambi i PT viene indicato che in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori sia industriali che professionali.

6) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9.
Data di approvazione: 1° maggio 2018

Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che in considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:

- per i PT 2
a) agli utilizzatori industriali e professionali;
b) ai bambini per i prodotti utilizzati in settori privati e istituzionali.

- per i PT3
a) agli utilizzatori professionali;
b) al comparto suolo

Inoltre per i PT3 si evidenzia che per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, è
verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 o al Reg. (CE) n. 396/2005 e sono adottate le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13.
Data di approvazione: 1° maggio

In questo caso in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione ai soli utilizzatori professionali.

8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.
Data di approvazione: 1° maggio 2018

in questo caso fra le condizioni specifiche dell’approvazione viene indicato che in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori sia industriali che professionali per il PT 2, mentre solo agli utilizzatori professionali per quanto riguarda il PT 3.

9) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
Data di approvazione: 1° marzo 2018

Fra le condizioni specifiche di approvazione si evidenziano i seguenti aspetti:
- in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:
a) alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nelle abitazioni e nei locali di stabulazione di animali con scarico in un impianto di trattamento delle acque reflue;

b) alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali con scarico diretto nelle acque di superficie;

c) alle acque di superficie e ai sedimenti dopo l'applicazione di letame su terreni agricoli per i
prodotti usati nei locali di stabulazione di animali.

- per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 o al Reg. (CE) n. 396/2005 e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati
10) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.
Data di approvazione: 1° marzo 2018

In questo caso, in linea generale, si fa presente che nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non
presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo.
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