Approvato l’acido peracetico come sostanza attiva biocida nei disinfettanti (PT da 1 a 5) e come preservante (PT6).
Sulla G.U.C.E. del 30 aprile 2016 (Serie L116) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/672 che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Data di approvazione: 1° ottobre 2017
Dal momento che l'acido peracetico è presentato in soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno, fra le condizioni specifiche dell’approvazione si pone l’accento sul fatto che a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni dei prodotti biocidi lasciano impregiudicato il Reg. (UE) n. 98/2013. Questo significa che tali prodotti dovranno essere conformi non solo al BPR ma anche al Reg. 98/2013 riguardante
l’immissione sul mercato e l’uso di precursori di esplosivi.
Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che i PT 4 (settore dell’alimentazione umana e animale) non potranno essere incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'art. 1.1 del Reg. (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici di cessione di acido peracetico nei prodotti alimentari o che non abbia stabilito, in conformità al BPR, che tali limiti non sono necessari.
Il testo integrale del regolamento di approvazione è disponibile sul sito eurlex:
Data di approvazione: 1° ottobre 2017
Dal momento che l'acido peracetico è presentato in soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno, fra le condizioni specifiche dell’approvazione si pone l’accento sul fatto che a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni dei prodotti biocidi lasciano impregiudicato il Reg. (UE) n. 98/2013. Questo significa che tali prodotti dovranno essere conformi non solo al BPR ma anche al Reg. 98/2013 riguardante
l’immissione sul mercato e l’uso di precursori di esplosivi.
Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che i PT 4 (settore dell’alimentazione umana e animale) non potranno essere incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'art. 1.1 del Reg. (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici di cessione di acido peracetico nei prodotti alimentari o che non abbia stabilito, in conformità al BPR, che tali limiti non sono necessari.
Il testo integrale del regolamento di approvazione è disponibile sul sito eurlex:
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