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Sicurezza prodotto

Biocidi e detergenti: due mondi che non si escludono a vicenda

Una recente bozza di decisione della Commissione Europea ricorda che l’inquadramento di un prodotto come detergente non esclude che esso possa essere un biocida

Non è difficile vedere sul mercato prodotti per la pulizia che vantano anche un’azione più o meno esplicita su batteri, funghi o altri organismi nocivi. Ci troviamo quindi di fronte ad un prodotto biocida o ad un detergente? E quali sono gli obblighi regolatori a cui è soggetto?

L’inquadramento regolatorio di questi formulati, soprattutto quando a base di determinate sostanze, non è immediato e deve prendere in considerazione le definizioni e il campo di applicazione del regolamento sui biocidi (Regolamento (UE) 528/2012) e di quello sui detergenti (Regolamento (CE) 648/2004).

Gli elementi da confrontare con queste definizioni sono vari e includono il claim, la composizione, il meccanismo d’azione, i target ecc…

La recente bozza di decisione della Commissione Europea su un prodotto di questo tipo sottolinea ancora una volta un concetto importante, ovvero che non solo il claim in etichetta ma tutto il materiale informativo sul prodotto, lungo tutta la catena di approvvigionamento, va considerato nel determinare lo scopo e la funzione del prodotto (e di conseguenza la sua rispondenza alla definizione di una determinata norma). Altro concetto fondamentale evidenziato dalla bozza di Decisione è che inquadrare un prodotto come detergente non esclude che esso possa essere anche un biocida.

Quando un’azione pulente è associata anche ad un’azione di controllo di organismi nocivi, il prodotto in questione sarà contemporaneamente un detergente e un biocida e dovrà quindi essere conforme ad entrambe le regolamentazioni, che non si escludono a vicenda, come appare evidente dall’articolo 2 del BPR e dal consideranda 21 del regolamento detergenti.

Conoscere lo scopo di un prodotto e comunicarlo in maniera corretta è quindi fondamentale, tenendo sempre in considerazione tutte le norme applicabili (o escludibili).


Fonte: Commissione europea

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