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Sicurezza prodotto

Biocidi: un regolamento delegato stabilisce i criteri per determinare se una sostanza attiva è un interferente endocrino

Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2017/2100 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17 novembre 2017

La Commissione Europea, con la pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 (G.U.C.E. Serie L 301 del 17 novembre 2017), ha ufficializzato i criteri che devono essere applicati per stabilire se una sostanza che rientra nel campo di applicazione del regolamento sui prodotti biocidi - BPR (Reg. (UE) 528/2012) - presenta delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Gli interferenti endocrini sono sostanze sia naturali che chimiche in grado alterare le funzioni del sistema ormonale degli esseri umani e degli animali, e di conseguenza produrre effetti avversi su entrambi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso il programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico, ha proposto nel 2002 una definizione di interferenti endocrini e dopo circa 7 anni, nel 2009 appunto, anche una definizione di effetti nocivi. Tutta la comunità scientifica ha accettato tali definizioni, tant’è che l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare ha approvato tali definizioni nel parere scientifico sugli interferenti endocrini, adottato il 28 febbraio 2013.

I criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione al Regolamento sui Prodotti Biocidi (Reg. (UE) n.528/2012) sono contenuti nell’allegato al Reg. delegato 2017/2100. Essi rispecchiano lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche e permettono di identificare in maniera più accurata le sostanze aventi tali proprietà ed è per questo che dovrebbero essere applicati il prima possibile.

Pertanto, tenendo ovviamente conto del tempo necessario agli Stati membri e all'ECHA per prepararsi alla gestione di queste nuove regole, l’applicazione dei criteri stabiliti dall’Allegato al Reg. delegato 2017/2100 è stata fissata al 7 giugno 2018, fatto salvo che il Comitato Prodotti biocidi non abbia espresso un voto su un progetto di regolamento entro tale data.

Mentre la Commissione dovrà presentare, entro il 7 giugno 2025, alle autorità competenti in materia biocidi una valutazione circa l’esperienza acquisita nell’applicazione di tali criteri scientifici.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2100&from=EN

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