Decisione (UE) n. 411/2015 sui leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario incorporati in pitture e rivestimenti
G.U.C.E. del 12 marzo 2015 (Serie L67/30)
Sulla G.U.C.E. del 12 marzo 2015 (Serie L67/30) è stata pubblicata la Decisione (UE) n. 411/2015 riguardante i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario incorporati in pitture e rivestimenti. La motivazione di tale decisione è derivata dalla trasmissione (ottobre 2013) secondo art. 3.3 del BPR, da parte dei Paesi Bassi, alla Commissione di una richiesta con la quale si chiedeva di decidere chi doveva essere considerato il biocida: il legante polimerico che viene incorporato nella pittura o la pittura che ha subito tale incorporazione?
In base alle informazioni fornite se ne è dedotto che il legante polimerico come tale non presenta alcuna attività microbica (funzione biocida). Una volta venduto al fabbricante di pitture, questo lo mescola con altri polimeri ed un indurente. In questo modo si viene a creare una superficie cationica nella pittura secca avente funzione antimicrobica.
Su tale questione si è espresso anche il Comitato Prodotti Biocidi mediante la formulazione di un parere che ha condotto alle seguenti conclusioni:
1) I leganti polimeri cationici non sono destinati a svolgere una funzione biocida nella forma in cui sono forniti dall'impresa ai fabbricanti di pitture e pertanto non rispondono alla definizione di un biocida.
2) Le pitture che contengono tali prodotti sono miscele che, nella forma in cui sono forniti dalle imprese produttrici ai loro acquirenti, generano un principio attivo e sono destinate ad esercitare una funzione biocida diversa dalla mera azione fisica o meccanica, e quindi corrispondono alla definizione di biocida.
Pertanto, secondo quanto stabilito dall’art.1 della Decisione n. 411 non sono considerati biocidi i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario immessi sul mercato dai fabbricanti di pitture per essere incorporati in pitture e rivestimenti (in appresso le «pitture») al fine di conferire a tali pitture una funzione biocida. Mentre sono considerati biocidi le pitture in cui i leganti polimeri cationici con composti di ammonio quaternario sono incorporati dai produttori di pitture al fine di conferire a tali pitture una funzione biocida
In base alle informazioni fornite se ne è dedotto che il legante polimerico come tale non presenta alcuna attività microbica (funzione biocida). Una volta venduto al fabbricante di pitture, questo lo mescola con altri polimeri ed un indurente. In questo modo si viene a creare una superficie cationica nella pittura secca avente funzione antimicrobica.
Su tale questione si è espresso anche il Comitato Prodotti Biocidi mediante la formulazione di un parere che ha condotto alle seguenti conclusioni:
1) I leganti polimeri cationici non sono destinati a svolgere una funzione biocida nella forma in cui sono forniti dall'impresa ai fabbricanti di pitture e pertanto non rispondono alla definizione di un biocida.
2) Le pitture che contengono tali prodotti sono miscele che, nella forma in cui sono forniti dalle imprese produttrici ai loro acquirenti, generano un principio attivo e sono destinate ad esercitare una funzione biocida diversa dalla mera azione fisica o meccanica, e quindi corrispondono alla definizione di biocida.
Pertanto, secondo quanto stabilito dall’art.1 della Decisione n. 411 non sono considerati biocidi i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario immessi sul mercato dai fabbricanti di pitture per essere incorporati in pitture e rivestimenti (in appresso le «pitture») al fine di conferire a tali pitture una funzione biocida. Mentre sono considerati biocidi le pitture in cui i leganti polimeri cationici con composti di ammonio quaternario sono incorporati dai produttori di pitture al fine di conferire a tali pitture una funzione biocida
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