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Sicurezza prodotto

La Commissione europea rilascia cinque nuove approvazioni di principi attivi ad azione biocida.

Pubblicati nella G.U.C.E. cinque regolamenti di esecuzione.

Lo scorso 7 novembre sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea cinque regolamenti di esecuzione (G.U.C.E. del 7.11.2017 Serie L 290) relativi all’approvazione di Propan-1-olo, Acido L(+) lattico, Fluodioxonil e 2-Metilisotiazol-3-(2H)-one. Di seguito riportiamo brevemente ciò che è stato pubblicato.

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2001 che approva il propan-1-olo come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4.
Data di approvazione: 1° maggio 2019

Fra le condizioni dell’approvazione poniamo l’evidenza su quelle previste per i PT 4. In particolare viene stabilito che per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi va verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti, in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 e al Reg. (CE) 396/2005, e si adottano le opportune misure di attenuazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2001&from=EN

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2002 che approva l'acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4

Data di approvazione: 1° maggio 2019

In questo caso l’attenzione si focalizza sulle condizioni specifiche di approvazione riguardanti i PT 3 le quali hanno previsto che, tenuto conto dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle acque sotterranee per i prodotti usati in locali di stabulazione che comportano un'esposizione dell'ambiente attraverso l'applicazione di concime su terreni agricoli.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2002&from=EN

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2003 che approva il fludioxonil come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10.

Data di approvazione: 1° aprile 2018

Per tutti e tre i PT, le condizioni specifiche di approvazione impongono al responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, l’obbligo di assicurare che nell'etichetta di tale articolo trattato siano riportate le informazioni elencate nell’art. 58.3, comma secondo del Reg. 2008/2012 (BPR).

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2003&from=EN

4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2004 che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12.

Data di approvazione: 1° aprile 2019

Sulla base dei rischi individuati per gli usi esaminati, le condizioni specifiche di approvazione stabiliscono la necessità di prestare, in fase di valutazione del prodotto, particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali (salute umana) e alle acque di superficie e agli impianti di depurazione delle acque reflue (ambiente).

Anche l’immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o che lo contiene, sarà soggetta alle regole di etichettatura stabilite dall’art. 58 del BPR.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2004&from=EN

5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 che approva l'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

Data di approvazione: 1° aprile 2019

Per l’estratto di margosa le condizioni specifiche di approvazione prevedono che:

  • in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo;
  • per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 o al Reg. CE) n. 396/2005 e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2005&from=EN

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