add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter
Sicurezza prodotto

Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. “legge europea”)

Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici (Art.31) e Biocidi (Art 32) per via telematica

La vendita di cosmetici e biocidi in abito telematico attraverso differenti siti e piattaforme desta da anni preoccupazione soprattutto per le numerose frodi denunciate dai consumatori. Molti prodotti presenti nel web vengono venduti a prezzi vantaggiosi, invogliando il consumatore a preferire tale canale d’acquisto rispetto al negozio fisico con il risultato che molto spesso i prodotti acquistati sono di qualità inferiore o addirittura totalmente differenti dal prodotto atteso.

Al fine di ridurre questa tipologia di pratiche illecite si è ritenuto opportuno stabilire quali fossero le autorità in grado di vigilare sul mercato online e quali fossero le azioni correttive da introdurre, con la stesura di due differenti articoli, l’Articolo 31 per la sorveglianza in ambito cosmetico e l’Articolo 32 per l’ambito biocidi nella Legge del 23 Dicembre 2021 n. 238 (c.d. “legge europea”).

Assieme alla legge di delegazione europea, la legge europea è uno dei due strumenti predisposti al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

Si sottolinea che le disposizioni introdotte ricalcano quelle già previste dall’articolo 142-quinquies, commi da 3 a 6, del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di farmaci ad uso umano, che prevede, allo scopo di garantire la sicurezza dei medicinali offerti online, l’istituzione di una Conferenza dei servizi a cui partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e, come osservatori, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Viene istituito il Ministero della Salute come autorità preposta alla vigilanza il quale ha la competenza a far cessare, con provvedimento motivato le pratiche commerciali consistenti nell’offerta di prodotti cosmetici/biocidi attraverso i mezzi della società dell'informazione non conformi ai requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 1223/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012 da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, e in aggiunta di pubblicare i medesimi provvedimenti motivati in un’apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della Salute.

Si introducono inoltre delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di riscontro di attività illecita da 20.000 a 250.000€.

Le autorità competenti avranno la facoltà di effettuare dei campionamenti, mediante l’acquisto online di articoli, su cui effettuare i test di verifica del rispetto dei succitati regolamenti in campo cosmetico e biocidi.

La sicurezza del consumatore rimane priorità fondamentale per la comunità europea che ancora una volta pone al centro del suo interesse la salute dei diretti interessati all’acquisto del prodotto finale e il rispetto delle disposizioni in campo self-care.


Fonte: Camera dei Deputati

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top