Ossido di etilene come biocida PT02 candidato alla sostituzione: scadenza 8 giugno per partecipare alle consultazioni
Ancora più di un mese di tempo per partecipare alle consultazioni riguardo l’ossido di etilene
C’è ancora più di un mese di tempo per poter partecipare alle consultazioni riguardo l’ossido di etilene, che è stato incluso dalla autorità competente Norvegia tra le sostanze candidate alla sostituzione. L’ossido di etilene, gas altamente infiammabile e classificato come pericoloso per la salute umana, è in revisione come sostanza attiva biocida PT02 (disinfettante non destinato all'applicazione diretta sull'uomo o animali) da parte della Norvegia come autorità competente. Viene attualmente usato nella sterilizzazione di dispositivi medici, quando non applicabili altri metodi. Le proprietà che hanno fatto scaturire l’inclusione sono quelle di CMR- cat. 1B.
Infatti, se una sostanza attiva soddisfa uno dei criteri di sostituzione elencati all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi (BPR), l'autorità di valutazione competente può identificare tale sostanza come un potenziale candidato per la sostituzione. Tuttavia, è data la possibilità alle parti interessate di commentare, in un periodo di 60 giorni, questa inclusione, raccogliendo le informazioni che riguardano l’esistenza di sostituti e alternative alla sostanza in questione. La raccolta di questi dati sarà di supporto nella valutazione comparativa che dovrà essere condotta a livello di autorizzazione dei prodotti biocidi contenenti la sostanza.
Gli stakeholders possono inviare informazioni pertinenti utilizzando un modulo pubblicato sul sito ECHA e le informazioni inviate possono essere non confidenziali o confidenziali.
Al termine del periodo di consultazione, il comitato sui biocidi (BPC) terrà conto delle informazioni riservate e non riservate ricevute prima di finalizzare il proprio parere.
Ricordiamo che a livello nazionale l’ossido di etilene, proprio in virtù della sua elevata pericolosità, è riconosciuto come “gas tossico”¹ ai sensi del R.D. 147/1927 e il suo impiego è quindi subordinato al rispetto di specifiche disposizioni; fra queste segnaliamo la necessità di richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo e la custodia e conservazione del gas e l’obbligo per chiunque manipoli il gas di essere in possesso del c.d. patentino gas tossici.
¹ Vedi quali sono i Gas Tossici cliccando qui
Fonte: ECHA
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