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Sicurezza prodotto

Primi aggiornamenti 2018: approvati due nuovi principi attivi e posticipata la scadenza per il rinnovo dell’autorizzazione del Creosoto

Pubblicato due nuovi regolamenti di esecuzione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea

Con la pubblicazione di due nuovi regolamenti di esecuzione (G.U.C.E. del 15.12.2017 Serie L 333) vengono approvati l’Imitropina e il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principi attivi ai fini del loro uso in prodotti biocidi. Mentre con una decisione di esecuzione viene posticipata la data di scadenza dell’approvazione del creosoto. 

Il Reg. (UE) 2017/2326 approva l’imitropina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

Data di approvazione: 1° luglio 2019

Le condizioni specifiche di approvazione richiedono che, tenuto conto dei rischi individuati per gli usi esaminati, nella valutazione di prodotti usati come spray per il trattamento di superficie in ambienti chiusi si presti particolare attenzione alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo.  

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, invece, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 470/2009 o dal Reg. (CE) n. 396/2005 adottando le opportune misure di mitigazione del rischio al fine di garantire che gli  LMR applicabili non vengano superati.

Il Reg. (UE) 2017/2327 approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6.

Data di approvazione: 1° luglio 2018

In questo caso le condizioni specifiche di approvazione stabiliscono che in fase di valutazione di specifici prodotti quali pitture e intonaci o fluidi utilizzati nella produzione di carta, tessuti e cuoio contenenti tale preservante e destinati ad un uso esterno si deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali e alle acque di superficie e sotterranee.

Le condizioni specifiche di approvazione stabiliscono inoltre che il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one o contenente tale prodotto è tenuto ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate nell’art. 58 del Reg. (UE) 528/2012.

La Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 posticipa al 31 ottobre 2020 la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8.

La scadenza di approvazione del creosoto era stata fissata al 30 aprile 2018. Tuttavia essendo stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione il 27 ottobre 2016, si è ritenuto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione del creosoto per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Tale posticipo ha così evitato che l'approvazione scadesse prima dell’adozione di una decisione in merito al suo rinnovo.

Inoltre sulla base del fatto che il creosoto non solo si classifica come cancerogeno di cat. 1B, ma soddisfa anche i criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o una sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in conformità ai criteri stabiliti dall’All. XIII al Reg. REACH, esso soddisfa anche i criteri di esclusione previsti dall’art. 5.1 lettere a) ed e) del Reg. 528/2012 è stato stimato che sarà necessario effettuare ulteriori esami per stabilire con certezza se l'approvazione del creosoto possa essere rinnovata.

Fonte: Eur-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2327&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2334&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2326&from=EN

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