Rame piritione (PT 21) Clotianidina (PT18) approvati come principi attivi ad azione biocida
G.U.C.E. del 24/06/2015 (Serie L159/43 e 46)
Sulla G.U.C.E. del 24 giugno 2015 (Serie L 159/43 e 46) sono stati pubblicati i seguenti regolamenti di esecuzione:
• Reg. (UE) n. 984/2015 che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21. Data di approvazione: 1° ottobre 2016.
Fra le condizioni specifiche viene riportato che i biocidi contenenti rame piritione non sono autorizzati per l'uso da parte di utilizzatori non professionisti. Inoltre è sottolineato che le schede di sicurezza e, se necessario, le etichette relative ai prodotti autorizzati, devono specificare che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione si effettuino all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding allo scopo di prevenire perdite dirette e ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente, affinché qualsiasi perdita o rifiuto contenente rame piritione sia raccolto per il riutilizzo o lo smaltimento.
• Reg. (UE) n. 985/2015 che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18. Data di approvazione: 1° ottobre 2016.
Fra le condizioni specifiche viene riportato che per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e appropriate misure organizzative. Inoltre i prodotti contenenti clotianidina non devono essere autorizzati per l'uso in locali in cui sono ospitati animali quando non sia possibile evitare l'emissione in impianti di depurazione o l'emissione diretta nelle acque superficiali, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi. Viene anche specificato che in considerazione dei rischi rilevati per la matrice suolo, i prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in locali in cui sono ospitati animali diversi dai bovini a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente possono essere ridotti a un livello accettabile
Per ulteriori informazioni
• Reg. (UE) n. 984/2015 che approva il rame piritione come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21. Data di approvazione: 1° ottobre 2016.
Fra le condizioni specifiche viene riportato che i biocidi contenenti rame piritione non sono autorizzati per l'uso da parte di utilizzatori non professionisti. Inoltre è sottolineato che le schede di sicurezza e, se necessario, le etichette relative ai prodotti autorizzati, devono specificare che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione si effettuino all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding allo scopo di prevenire perdite dirette e ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente, affinché qualsiasi perdita o rifiuto contenente rame piritione sia raccolto per il riutilizzo o lo smaltimento.
• Reg. (UE) n. 985/2015 che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18. Data di approvazione: 1° ottobre 2016.
Fra le condizioni specifiche viene riportato che per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e appropriate misure organizzative. Inoltre i prodotti contenenti clotianidina non devono essere autorizzati per l'uso in locali in cui sono ospitati animali quando non sia possibile evitare l'emissione in impianti di depurazione o l'emissione diretta nelle acque superficiali, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi. Viene anche specificato che in considerazione dei rischi rilevati per la matrice suolo, i prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in locali in cui sono ospitati animali diversi dai bovini a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente possono essere ridotti a un livello accettabile
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