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Sicurezza prodotto

Sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardante nozioni di “biocida” e di "principio attivo"

La Corte di Giustizia Europea si pronuncia sull’interpretazione della definizione di “biocida” stabilita dal Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR)

L’azienda tedesca Biofa AG, una società che sviluppa e commercializza prodotti biocidi, ha presentato domanda di pronuncia pregiudiziale contro Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG (Sikma), la quale si occupa di vendita online di prodotti di contrasto agli organismi nocivi.

La domanda è stata presentata in quanto la Biofa AG, unica azienda iscritta alla lista articolo 95 (che elenca i fornitori autorizzati) del principio attivo denominato “terra diatomacea” utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 18 (comprendente insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), ha riscontrato che Sikma commercializzava il proprio prodotto contenente il medesimo principio attivo, il quale non era tuttavia acquistato da loro (unico fornitore autorizzato). In sua difesa, la Sikma sostiene che l’azione del principio attivo contenuto nel suo prodotto è solo fisica o meccanica e, di conseguenza, il suo prodotto non è un biocida ai sensi del BPR; pertanto, la necessità di approvvigionarsi da fornitore autorizzato non si applicherebbe a loro.

Il Tribunale d’interesse ha deciso di sottoporre il caso alla Corte di Giustizia Europea per definire se tutti i prodotti contenenti un certo principio attivo debbano essere automaticamente definiti come prodotti biocidi (Art. 3 BPR) a seguito dell’approvazione di tale principio attivo mediante regolamento di esecuzione.

In merito a ciò, la Corte ha dichiarato che un prodotto destinato a distruggere, eliminare e a rendere innocui gli organismi nocivi, che contiene un principio attivo approvato in forza di un regolamento di esecuzione, non rientra nella nozione di “biocida” riportata all’articolo 3 del BPR per la sola approvazione del principio attivo in esso contenuto. Infatti, è compito del giudice nazionale competente verificare se il prodotto in questione soddisfa tutte le condizioni per rientrare nella definizione di “biocida”.

Eccezionalmente, un prodotto sarà definito automaticamente come biocida quando la sua composizione è identica a quella del biocida rappresentativo utilizzato al momento della domanda di approvazione del principio attivo.


Fonte: CURIA

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