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Sicurezza prodotto

Sostanze attive biocida: le novità di settembre

Un mese ricco di novità per diverse sostanze attive biocida

Secondo l’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR), è possibile presentare all’Agenzia una domanda di rinnovo dell’approvazione di un principio attivo per uno o più tipi di prodotto almeno 550 giorni prima della data di scadenza di approvazione indicata sul Regolamento di esecuzione del medesimo principio attivo. Qualora la domanda presentata non riportasse dati sufficienti a sostegno di una valutazione completa, l’Autorità competente incaricata della valutazione può richiedere ulteriori informazioni , in conformità all’articolo 8 dello stesso BPR. In questi casi, il termine di 365 giorni entro il quale l’Autorità sarebbe tenuta a svolgere la valutazione della domanda, viene sospeso per un periodo che non può superare i 6 mesi, ad eccezione di una sospensione prolungata causata dalla natura dei dati richiesti.

Pertanto, per le motivazioni di cui sopra, è possibile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo del principio attivo in esame. Da qui, l’esigenza di posticipare la data di scadenza per un periodo sufficiente da consentirne la valutazione.

A tal proposito, la Commissione Europea ha pubblicato le decisioni di esecuzione relative al posticipo della data di scadenza dei principi attivi riportati di seguito:

  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1495 DELLA COMMISSIONE: la data di scadenza dell’approvazione della medetomidina ai fini del suo uso nei prodotti antincrostazione (PT21) è posticipata al 30 giugno 2025;
  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1496 DELLA COMMISSIONE: la data di scadenza dell’approvazione del tebuconazolo ai fini del suo uso nei prodotti preservanti del legno (PT8) è posticipata al 30 giugno 2026;
  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1484 DELLA COMMISSIONE: la data di scadenza dell’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei prodotti preservanti del legno (PT8) è posticipata al 31 luglio 2025;
  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1485 DELLA COMMISSIONE: la data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei prodotti preservanti del legno (PT8) è posticipata al 31 luglio 2025;
  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1486 DELLA COMMISSIONE: la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei prodotti preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi) (PT12) è posticipata al 28 febbraio 2025;
  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1487 DELLA COMMISSIONE: la data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei prodotti preservanti del legno (PT8) è posticipata al 31 ottobre 2026;
  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1488 DELLA COMMISSIONE: la data di scadenza dell’approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei prodotti preservanti del legno (PT8) è posticipata al 31 dicembre 2026;
  • DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1489 DELLA COMMISSIONE: la data di scadenza dell’approvazione dello spinosad ai fini del suo uso nei prodotti insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (PT18) è posticipata al 30 aprile 2025.

Inoltre, la Commissione Europea ha emanato una decisione di esecuzione che stabilisce se un prodotto contenente “estratto di oleoresina di Capsicum pressato” sia un biocida, ai sensi dell’articolo 3 del BPR.

Il caso in esame è sorto da una richiesta presentata dal Belgio nel 2021 direttamente alla Commissione. In particolare, la valutazione è rivolta ad un prodotto spray repellente per cani e gatti destinato ad essere utilizzato su superfici esterne. Valutando le definizioni di “sostanza” ai sensi del regolamento REACH e di “organismo nocivo” ai sensi dell’articolo 3 del BPR, la Commissione ha concluso la sua valutazione dichiarando che un prodotto contenente “estratto di oleoresina di Capsicum pressato” utilizzato su superfici esterne al fine di respingere cani e gatti è considerato un biocida ai sensi del BPR e rientra nel tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi).


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

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