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Status dell’approvazione dei principi attivi ad azione biocida

Sono stati pubblicati diversi regolamenti di esecuzione per l’approvazione o meno di principi attivi ad azione biocida.
Di seguito l’elenco delle sostanze approvate e non:

Principi attivi APPROVATI

Sulla G.U.C.E. del 24 settembre 2015 (Serie L 249/17) sono stati pubblicati i seguenti regolamenti di esecuzione:
• REG. (UE) 2015/1609 DELLA COMMISSIONE che approva il PROPICONAZOLO come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7. Data di approvazione: 1° dicembre 2016

Sulla G.U.C.E. del 28 settembre 2015 (Serie L 257/12, 15 e 19) sono stati pubblicati i seguenti regolamenti di esecuzione:
• REG. (UE) 2015/1757 che approva il FOLPET come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6. Data di approvazione: 1° gennaio 2016

• REG. (UE) 2015/1758 che approva il FOLPET come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9. Data di approvazione: 1° ottobre 2016

• REG. (UE) 2015/1759 che approva la GLUTARALDEIDE come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12. Data di approvazione: 1° ottobre 2016
Fra le condizioni specifiche viene posto l’accento sul fatto che la Glutaraldeide è considerata un principio attivo candidato alla sostituzione in conformità a quanto stabilito dall’art. 10.1 lettera b) del Reg. (UE) n. 528/2012 (BPR).
 - Inoltre, sempre fra le condizioni specifiche per il PT 4 viene riportato che:
A. per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 e al Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati
B. i prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'art. 1.1 del Reg. (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di glutaraldeide nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari

Sulla G.U.C.E. del 29 settembre 2015 (Serie L 252/14, 17, 21, 24, 27, 33) sono stati pubblicati i seguenti regolamenti di esecuzione:
• REG. (UE) 2015/1726 che approva il 2-METILISOTIAZOL-3(2H)-ONE come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13. Data di approvazione: 1° ottobre 2016

• REG. (UE) 2015/1728 che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13. Data di approvazione: 1° dicembre 2016

• REG. (UE) 2015/1727 che approva il 5-CLORO-2-(4-CLOROFENOSSI)FENOLO come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4. Data di approvazione: 1° dicembre 2016
Fra le condizioni specifiche viene posto l’accento sul fatto che il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo è considerato un principio attivo candidato alla sostituzione in conformità a quanto stabilito dall’art. 10.1 lettera b) del Reg. (UE) n. 528/2012 (BPR)

• REG. (UE) 2015/1729 che approva il SORBATO DI POTASSIO come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8. Data di approvazione: 1° dicembre 2016
Fra le condizione specifiche viene indicato che si devono adottare adeguate misure di attenuazione dei rischi per proteggere le acque sotterranee. In particolare le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti devono specificare che:
a. l'applicazione in ambito industriale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding;
b. subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque;
c. eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

• REG. (UE) 2015/1730 che approva il PEROSSIDO DI IDROGENO come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Data di approvazione: 1° febbraio 2017
Fra le condizioni specifiche viene evidenziato che le autorizzazioni di biocidi non pregiudicano il Reg. (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi e che per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee per la manipolazione di prodotti concentrati.

• REG. (UE) 2015/1731 che approva la MEDETOMIDINA come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21. Data di approvazione: 1° gennaio 2016
Fra le condizioni specifiche viene posto l’accento sul fatto che la medetomidina è considerato un principio attivo candidato alla sostituzione in conformità a quanto stabilito dall’art. 10.1 lettera b) del Reg. (UE) n. 528/2012 (BPR)

Principi attivi NON APPROVATI
Sulla G.U.C.E. del 29 settembre 2015 (Serie L 252/56) è stata pubblicata la DECISIONE (UE) 2015/1736 del 28 settembre 2015 che NON APPROVA IL TRIFLUMURON come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

I testi integrali dei regolamenti di approvazione sono disponibili sul sito eurlex:

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