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Sicurezza prodotto

Vigilanza su prodotti biocidi: definite le nuove regole sui controlli

Il Ministero della Salute ha pubblicato il suo decreto recante la disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui Biocidi.

Lo scorso 3 novembre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 10 ottobre 2017 del Ministero della salute recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui Biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'Articolo 65 del Regolamento (UE) N° 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi”.

Tutte le attività di controllo in materia biocidi saranno gestite dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della salute, che esercita le funzioni di Autorità competente nazionale in materia di biocidi (art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97).

In particolare, la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del ministero dovrà:

  • esercitare un’attività di controllo sul rispetto delle condizioni di autorizzazione;
  • assicurare l’operatività del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello stato. regioni e province autonome;
  • stabilire e mantenere i rapporti ufficiali con gli organi comunitari. Questo quindi prevede la partecipazione alle attività del «Forum ECHA - sottogruppo BPR (BPRS)» e ai lavori degli altri Comitati ECHA circa gli aspetti di competenza in materia di controlli sui prodotti biocidi;
  • promuovere le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, ai fini di una corretta applicazione del regolamento;
  • adottare piani di intervento per favorire l’attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese da realizzare in accordo con le associazioni industriali di categoria, le autorità locali ed altri soggetti pubblici e privati in possesso di competenze specifiche;
  • adottare un piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico;
  • implementare, nell’ambito dei controlli dei presidi medico-chirurgici e dei prodotti biocidi, eventuali iniziative sussidiarie e di emergenza finalizzate alla tutela della salute pubblica.

Come già visto per i controlli REACH e CLP, anche la vigilanza in materia biocidi vedrà coinvolte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le cui competenze saranno individuate con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale accordo sancirà anche gli ambiti e le modalità con cui tali enti dovranno svolgere le attività di controllo in materia di biocidi.

Evidenziamo infine che il DM 10 ottobre 2017 prevede anche un programma di attività formativa specifica per gli utilizzatori professionali che verrà definito con un accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da sancire nell’ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Questa attività formativa è stata stabilita al fine di:

  • garantire la tutela della salute pubblica;
  • consentire un efficace controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti biocidi e di un uso corretto e sostenibile di tali prodotti;
  • assicurare il corretto utilizzo dei prodotti biocidi e la salvaguardia della salute degli utilizzatori, in ogni scenario di rischio previsto dall’autorizzazione di un biocida;
  • ridurre i casi futuri di avvelenamento e di malattie professionale legate all’uso di prodotti biocidi.

Possiamo dunque dire che con la pubblicazione di questo decreto il Ministero della salute ha dato il via alle nuove regole in materia di vigilanza per i prodotti ad azione biocida, in conformità a quanto previsto dall’art. 65 del BPR (Reg. (UE) 528/2012).

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-03&atto.codiceRedazionale=17A07385&elenco30giorni=true

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